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Al dipendente bancario spetta la qualifica di dirigente se, di fatto, svolge queste mansioni

La banca ha negato la qualifica di dirigente; l’interessato ha agito giudizialmente assumendo di avere diritto a detta qualifica in considerazione delle mansioni di fatto svolte. La banca si è difesa assumendo che secondo le previsioni del contratto collettivo, la qualifica di dirigente doveva essere specificatamente e per iscritto attribuita dal datore di lavoro. La corte di appello ha accolto la domanda e la cassazione ha confermato affermando il seguente principio. “… è infondata la tesi che condiziona il riconoscimento della qualifica dirigenziale alla formale investitura da parte dei vertici aziendali. Come affermato da Cass. n. 5809 del 2010, ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale, è necessario e sufficiente che sia dimostrato l'espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione ad uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale, perché richiedere anche tale requisito significherebbe subordinare il riconoscimento della qualifica ad un atto discrezionale del datore di lavoro, di per sé insindacabile, con conseguente violazione del principio della corrispondenza della qualifica alle mansioni svolte.” Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 giugno – 16 settembre 2015, n. 18165.