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Niente imposizione fiscale per il risarcimento dei danni

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03/01/2020

Non rientra nel concetto di retribuzione per l'attività resa


Il risarcimento dei danni per dequalificazione professionale e all’immagine del lavoratore non può essere sottoposto a tassazione.
Un lavoratore otteneva la condanna del suo datore di lavoro al risarcimento dei danni da demansionamento liquidati dal giudice in una somma pari a L. 101.385.309. Il datore di lavoro accreditava al lavoratore vittorioso la somma riconosciuta dal Giudice detraendo però le ritenute fiscali pari a L. 41.567.976 che versava all'Esattoria Imposte dirette.
Il lavoratore presentava istanza di rimborso dell'IRPEF per L. 45.380.000 ritenendo che la somma di cui alla condanna emessa dal giudice non era soggetta a imposizione fiscale ai fini IRPEF in quanto non rappresentava alcuna reintegrazione di reddito patrimoniale non percepito ma piuttosto il risarcimento del danno alla professionalità e all'immagine derivato dal demansionamento.
Il ricorso del contribuente veniva respinto in primo grado dalla Commissione Tributaria Provinciale e in appello dalla Commissione Tributaria Regionale che interpretava le disposizioni del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 6, comma 2, e quelle del D.L. n. 41 del 1995, nel senso dell'imponibilità dell'indennità percepita dal contribuente per essere in generale soggette "a tassazione le somme e i valori comunque percepiti anche a titolo risarcitorio a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria relativa a questioni di lavoro". La controversia è finita avanti la Corte di Cassazione che ha dato ragione al lavoratore affermando che:
“La giurisprudenza di legittimità è ferma nel ritenere che in tema di imposte sui redditi, in base al dettato del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 6, comma 2, le somme percepite dal contribuente a titolo risarcitorio possono costituire reddito imponibile ma solo quando abbiano la funzione di reintegrare un danno concretatosi nella mancata percezione di redditi. (Cassazione civile, sezione V, n. 9111 del 21 giugno 2002 e n. 11682 del 21 maggio 2007)." Cassazione - Sezione tributaria - sentenza 23 settembre - 9 dicembre 2008, n. 28887.
Non sono assoggettabili a tributo, pertanto, l’indennità corrisposta dal datore di lavoro, a titolo di risarcimento del danno, per la dequalificazione e per il danno all' immagine del lavoratore.
Milano 10/03/2009