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La prescrizione incomincia a maturare dalla data di cessazione del rapporto di lavoro

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02/01/2020

Anche a distanza di decenni il lavoratore può rivendicare la retribuzione arretrata

Alcuni lavoratori, in costanza di rapporto di lavoro,  hanno chiesto al Tribunale di Milano che fosse loro riconosciuto il diritto ad ottenere il pagamento delle maggiorazioni per aver eseguito lavoro notturno e notturno festivo. Il datore di lavoro si è costituito in giudizio eccependo la prescrizione del diritto essendo decorsi più di 5 anni dalla loro maturazione.. Il Tribunale ha riconosciuto il diritto dei lavoratori alle differenze retributive e ha rigettato l'eccezione difensiva del datore di lavoro. Il datore di lavoro, non soddisfatto della pronuncia, ha proposto ricorso avanti la Corte d'Appello di Milano.

La Corte di Appello di Milano ha riconfermato la sentenza del Tribunale motivando la sua decisione in modo molto ben articolato. La Corte di Appello, ai fini della decorrenza della prescrizione in materia di crediti da lavoro subordinato ha ritenuto essenziale la distinzione tra rapporti di lavoro soggetti alla tutela reale e rapporti non soggetti a tutela reale e cioè a rapporti di lavoro che in presenza di licenziamento illegittimo prevedano o meno il diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro. Se non vi è astrattamente questa tutela forte della reintegrazione nel posto di lavoro, si crea una condizione di timore del lavoratore nei confronti del datore di lavoro che, per paura di essere licenziato, lo induce a non esercitare il suo diritto. Questa paura che paralizza il lavoratore nella sua libertà, impedisce che la prescrizione quinquennale o di altro genere possa maturare durante il rapporto di lavoro. La prescrizione incomincia a decorrere solo dalla cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Tutto seguito è conseguenza dell'entrata  in vigore della legge n.92/2012, che ha riformato l'art. 18 dello statuto dei lavoratori, prevedendo un articolato sistema sanzionatorio nel quale la reintegrazione è stata fortemente ridimensionata e riservata a ipotesi residuali, che fungono da eccezione rispetto alla tutela indennitaria. L'attuale testo dell'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, a differenza di quello originario del 1970, prevede la reintegrazione nel posto di lavoro solo per alcune ipotesi di illegittimità del licenziamento mentre per altre prevede unicamente una tutela indennitaria. Si determina così una situazione di oggettiva incertezza sull'esito finale di una qualsiasi causa avente a oggetto il licenziamento perché non si sa se la tutela riconosciuta sarà di tipo reintegratorio o semplicemente di tipo indennitario.

La Corte di Appello, richiamandosi ormai a principi consolidati condivisibili, ha ritenuto che a seguito delle modifiche apportate dalla legge numero 92 del 2012 all'articolo 18 dello statuto dei lavoratori, la prescrizione dei crediti retributivi non decorra in costanza di rapporto di lavoro, anche se a questo rapporto contrattuale fosse  applicabile l'articolo 18  dello statuto per la sussistenza dell'elemento dimensionale dell'azienda.

La prescrizione decorre in costanza di rapporto di lavoro solo per il pubblico impiego perché in quel settore continua a sussistere la tutela reintegratoria  piena che, invece, è solo una residua possibilità per i rapporti di lavoro di diritto privato.

Corte di Appello di Milano sentenza n. 376 pubblicata il 30 aprile 2019.

Foto: opera del cinese Sun Xun, nato nel 1980, vive e lavora nel Beijing. Le sue opere, quadri e brevi animazioni, mescolano realtà e fantasia, trattano temi di sviluppo sociale e rivoluzionario. I suoi riferimenti sono Marx, Adorno, Horkheimer.