A- A A+

La prescrizione non decorre più in costanza di rapporto di lavoro

tag  News  decorrenza  prescrizione  di leo  giudice 

16/11/2017

Lo dice il giudice Di Leo del tribunale di Milano.

Alcuni lavoratori nel 2015 hanno promosso un’azione di pagamento avanti il tribunale di Milano contro il loro datore di lavoro, che ha sempre occupato pacificamente più di 15 dipendenti, per ottenere il pagamento di differenze retributive che sono maturate a decorrere dal 2007. Il datore di lavoro, costituendosi in giudizio, ha eccepito la prescrizione parziale e quinquennale del credito vantato dai lavoratori. In sostanza i lavoratori potevano ottenere eventualmente solo il pagamento delle competenze maturate dopo il 2010 e non anche quelle degli anni precedenti. Il tribunale di Milano ha rigettato l'eccezione sulla prescrizione del diritto formulata dall'azienda con la motivazione che riportiamo:

"Si deve prendere atto dell'entrata in vigore dal 18/7/12 della L. n. 92 del 2012 che ha modificato la tutela reale di cui all'articolo 18 SL, prescrivendo, al comma cinque di tale norma, delle ipotesi nelle quali, anche a fronte di un licenziamento illegittimo, la tutela resta solo di tipo indennitario, senza possibilità di reintegrazione, in modo analogo che nella tutela obbligatoria (seppur con importi risarcitori maggiori).

Sicché, si deve ritenere che da tale data i lavoratori, pur dipendenti da azienda sottoposta all'articolo 18 SL, potessero incorrere - per la durata della relazione lavorativa - nel timore del recesso nel far valere le proprie ragioni, a fronte della diminuita resistenza della la propria stabilità (cfr. C. cost. n. 63 del 1966 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale, in tal modo, dell'articolo 2948. n. 3, c.c.).

In tale ottica, del resto, costituisce già orientamento giurisprudenziale quello per cui "la decorrenza o meno della prescrizione in corso di rapporto va verificata con riguardo al concreto atteggiarsi del medesimo in relazione alla effettiva esistenza di una situazione psicologica di "metus" del lavoratore e non già alla stregua della diversa normativa garantistica che avrebbe dovuto astrattamente regolare il rapporto, ove questo fosse stato pacificamente riconosciuto dalle parti fin dall'inizio come avente le modalità che il giudice, con un giudizio necessariamente "ex post", riconosce, applicando, quindi, la relativa disciplina legale' (cfr., ad es., Cass. Sentenza n. 23227 del 13/12/2004; Sentenza n. 20987 del 29/10/2004; Sentenza n. 11793 del 06/08/2002).

Così, avendo le parti formulato i conteggi condivisi dal luglio del 2007, ossia nel termine di cinque anni dall'entrata in vigore della menzionata L. n. 92 del 2012, si può ritenere che con riferimento a nessuna delle somme richieste da parte attorea sia maturata la prescrizione, da calcolarsi a ritroso in cinque anni dal 18/7/12.” Sentenza tribunale di Milano sezione lavoro, Pubblicata  il 23/12/2015 giudice Nicola Di leo.