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Se l’orario di lavoro muta da notturno in diurno non è più dovuta la relativa indennità

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27/09/2019

Perchè cessa la sua ragion d’essere

Una lavoratrice presta la sua attività lavorativa in orario notturno percependo la relativa indennità del lavoro notturno prevista dal contratto collettivo. l’azienda trasferisce la lavoratrice in altro luogo di lavoro e muta l’orario di lavoro facendola lavorare solo in ore diurne. Con il mutamento dell’orario di lavoro da notturno in diurno l’azienda sopprime la corresponsione dell’indennità notturna corrisposta in precedenza.

La corte di appello ritiene legittimo il comportamento aziendale perché l’indennità del lavoro notturno non è dovuta non essendovi più la prestazione nelle ore notturne, per legittima decisione dell’imprenditore che ha trasferito la lavoratrice nella sussistenza delle comprovate ragioni giustificatrici previste dal codice civile e dal contratto collettivo. Contro la sentenza della corte di appello ha proposto ricorso in Cassazione la lavoratrice assumendo che la la corte di appello aveva errato ritenendo legittima la mancata erogazione, dopo il mutamento delle modalità di svolgimento del lavoro, dell'indennità di lavoro notturno in contrasto con l’art. 2103 c.c.

La cassazione ha respinto il ricorso della lavoratrice. A sostegno della sua decisione la Cassazione ha affermato che “Quanto alla mancata erogazione dell'indennità citata, deve rammentarsene la legittimità trattandosi di indennità cd. estrinseche, non connesse cioè alla qualità della prestazione o della persona del lavoratore (cd. indennità intrinseche), e dunque eliminabili col mutamento delle modalità di esecuzione della prestazione ed il venir meno della ragione per cui essa veniva erogata (lavoro notturno), cfr., ex aliis, Cass. n.6763\02. “ L’indennità notturna è una indennità che si deve corrispondere fino a quando e solo se il lavoratore presta la sua attività nelle ore notturne.

Cassazione Ordinanza Sez. Lavoro Num. 23918 pubblicata il 25 settembre 2019.