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Un Impiegato infedele dell'atm di Milano produce biglietti di viaggio che non contabilizza. Licenziato per giusta causa

tag  News  licenziamento  tribunale  Milano  Colosimo  Atm 

18/09/2019

Il sistema informatico difettoso dell'azienda municipalizzata all'epoca dei fatti consentiva questa possibilità

L'ATM di Milano ha contestato a un impiegato la violazione dei suoi doveri di fedeltà, correttezza e buona fede perché ha prodotto, attraverso il suo identificativo personale, ben 310 titoli di viaggio di diversa tipologia che sono stati utilizzati per l'accesso alla rete di trasporto, senza che nessuno di essi fosse stato contabilizzato perché non risultavano essere stati inseriti nei sistemi informatici aziendali quali titoli di vendita. Il danno per l'azienda municipale dei trasporti, corrispondente al valore dei titoli di viaggio, è stato pari ad euro 2507. Questa somma è stata incassata dall'operatore infedele e da altri complici interni.
 All'esito della procedura di contestazione di addebito il lavoratore è stato licenziato per giusta causa.  
 Contro il licenziamento è stato proposto  ricorso avanti il tribunale di Milano che, però, ha rigettato la domanda dell'impiegato che è stato condannato all'integrale e robusto pagamento delle spese processuali a favore dell'azienda municipale.  Il tribunale di Milano ha ritenuto che l'azienda avesse fornito idonea prova dei fatti di rilevanza disciplinare che aveva contestato al lavoratore.
L'azienda municipale ha dato la prova che il sistema informatico aziendale consentiva di risalire alla macchina che aveva prodotto i biglietti in contestazione, alla data, all' ora di produzione del biglietto, alla tipologia del titolo, all'operatore che aveva provveduto alla sua emissione. La macchina che emetteva il biglietto era collegata a una tessera dell'operatore e ad un codice pin  assegnato al titolare della tessera. Il tribunale ha accertato che l'emissione fraudolenta dei titoli di viaggio era oggettivamente possibile prima che intervenissero le modifiche softwaristi aziendali che hanno mutato quel sistema difettoso.
Il comportamento del lavoratore è stato ritenuto dal tribunale come una palese violazione di ciò che "la coscienza sociale considera il minimum etico, una condotta che va oltre il totale inadempimento dei doveri fondamentali del rapporto di lavoro, trasmodando nell'illecito penale. Nell'occasione vi è stata la manomissione indebita dell'utilizzo degli strumenti aziendali, per un arco temporale rilevante e un comportamento che denota pervicacia e sistematicità e quindi un tenace e  radicato intento doloso.
Tribunale di Milano giudice Dottoressa Colosimo ordinanza del 22 gennaio 2019 nella causa un ruolo generale 9752/2018.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.