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Cambia per legge la liquidazione del danno differenziale in materia di infortunio sul lavoro

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10/04/2019

La comparazione è tra quanto globalmente percepito dall’Inail e quanto globalmente spettante per le norme civilistiche

Il danno differenziale da infortunio sul lavoro è il danno che il lavoratore ha subito ma che non è stato risarcito dall’Inail.  Il danno differenziale è costituito essenzialmente  dal danno biologico e dal danno morale e da quei particolari e ulteriori danni che, pur esistendo,  non trovano ingresso nei criteri che per legge adotta l’inali per la liquidazione. Questi danni di cui risponde direttamente la persona dell’imprenditore devono essere provati in modo rigoroso dal lavoratore che li deduce. Il danno liquidato dall’inail nella sua totalità è composto da varie voci previste imperativamente per legge. Il danno differenziale è il danno che la parte danneggiata ha effettivamente subito in conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento dell’azienda e deve essere liquidato secondo i parametri previsti dal codice civile. Dal confronto tra danno risarcibile con le norme del codice civile e danno risarcibile per legge dall’Inail nasce  l’eventuale danno ancora spettante per differenza.

La legge n. 14/2018 ha modificato i criteri di liquidazione del danno differenziale da infortunio sul lavoro intervenendo in modo deciso sulla vigente normativa. Prima dell'entrata in vigore della legge, la comparazione dei  due diversi criteri di risarcibilità dei danni doveva avvenire per singoli istituti; nel caso di risultanza di una differenza a favore del lavoratore, l'impresa era condannata al pagamento di questo differenziale per lo specifico istituto esaminato (inabilità temporanea, assoluta e relativa, invalidità permanente, danno biologico). La nuova legge  del 2018, ha previsto esplicitamente che il danno differenziale sia il risultato che si ottiene sottraendo dal risarcimento "complessivamente calcolato per il pregiudizio oggetto di indennizzo" la indennità che a qualsiasi titolo è stata liquidata all'infortunato o ai suoi aventi diritto dall'Inail. L'obbligo risarcitorio del datore di lavoro, ove non operi l'esonero, comprende ora unicamente la parte che eccede tutte le indennità liquidate considerate in modo unitario. Questa norma non ha effetti retroattivi; essa si applica agi infortuni sul lavoro avvenuti in epoca successiva alla sua entrata in vigore.  Agli infortuni sul lavoro, avvenuti in epoca antecedente alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi la vecchia normativa, sia pur diversamente interpretata dai giudici.

Le complesse e particolari  problematiche giuridiche connesse all'entrata in vigore della nuova normativa sono state trattate dalla Cassazione della sezione lavoro nella sentenza numero 8580 depositata il 27 marzo 2019. Per l'interesse di questa sentenza riveste la offriamo in lettura nel testo integrale.Cassazione civile sez. lavoro n. 8580 del 27 marzo 2019.

 

 

Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.