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Schiaffeggia, danneggia, sbatte la porta

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20/01/2019

Licenziamento immediato ritenuto legittimo dai giudici

Un dipendente aggredisce e schiaffeggia la vice responsabile della filiale di una banca, colpisce con un pugno la tastiera di un computer  del capo ufficio e esce dall'ufficio del suo capo  prendendo a calci la porta. La banca lo licenzia per giusta causa.

Il lavoratore impugna il licenziamento assumendo, a giustificazione del suo comportamento, di essere stato destinatario di comportamenti mobbizzanti da parte della vice responsabile. A suo dire quel comportamento trovava origine in  una  ingiusta condotta posta in essere nei suoi confronti da parte della vice responsabile della filiale: Egli ha legittimamente reagito ad angherie e soprusi altrui. Il tribunale e la corte di appello gli danno torto, però, confermando in pieno  la legittimità del licenziamento, per essere venuto meno il rapporto di fiducia. Tutto questo anche se in passato il dipendente non aveva subito altre sanzioni. L'attività istruttoria espletata  dal tribunale non ha confermato l'esistenza di   soprusi e angherie nei suoi confronti; se vi fossero stati avrebbero potuto alleggerire la sua posizione di gravissima inadempienza.

Il lavoratore ha depositato ricorso per cassazione. La cassazione, però, ha respinto il suo ricorso dichiarandolo inammissibile perché i motivi di doglianza  investivano il merito della controversia, proponendo  una diversa ricostruzione dei fatti sui quali la cassazione per legge non ha il potere di intervenire. Il licenziamento è diventato così definitivo. Civile Sent. Sez. L Num. 1197 Anno 2019. Data pubblicazione: 17/01/2019.

Il comportamento da piccolo Orlando Furioso del lavoratore  è stato sicuramente  inescusabile e l’unanime giudizio di tutti i giudici che se ne sono occupati ne è la conferma. 

 

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.