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La modificazione dell’orario di lavoro nel contratto a part time non può essere oggetto di modificazione unilaterale del datore di lavoro

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25/11/2018

L’Autostrada del Brennero condannata a ripristinare la precedente collocazione temporale della prestazione lavorativa

Due lavoratori prestano la loro attività alle dipendenze dell’Autostrada del Brennero spa con un rapporto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale per 80 ore mensili, con collocazione mensile della prestazione nella seconda metà di ogni mese, come era avvenuto puntualmente per oltre un decennio L’impresa dopo un decennio di collaborazione, ha mutato in modo unilaterale la collocazione temporale e la sequenza turnaria della prestazione lavorativa, in modo unilaterale, senza il consenso dei lavoratori interessati. I lavoratori hanno contestato questa modificazione unilaterale dell’orario di lavoro e dei turni perché contravveniva agli accordi intercorsi e ai principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto.

Il tribunale accoglie le domande dei due lavoratori, ma la corte di appello modifica quella sentenza perché, ricostruendo il fatto contrattuale in modo diverso dal tribunale, ha ritenuto che non fosse stato provato l’accordo tra le parti sulla collocazione temporale della prestazione lavorativa nella seconda metà del mese e secondo le specifiche turnazione che erano state dedotte dai lavoratori interessati.

I lavoratori hanno proposto ricorso in Cassazione lamentando la violazione delle previsioni del contratto collettivo e delle norme che disciplinano il contratto a part time.

La Corte di Cassazione ha accolto la domanda dei due lavoratori e ha riformato la sentenza della corte di appello perché il datore di lavoro, anche con la presenza di oggettive esigenze organizzative aziendali, non può mutare in modo unilaterale la collocazione temporale della prestazione lavorativa nella seconda metà del mese, essendo stata questa collocazione oggetto di specifica pattuizione tra le parti fin dall’inizio del rapporto di lavoro ed essendo stata praticata in modo ininterrotto dalle parti stesse per oltre un decennio, come risultava dalla stessa emanazione della disposizione aziendale dei turni nella seconda metà di ogni mese.

Cassazione ordinanza n. 30282 resa pubblica il 22 novembre 2018.