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La mancata partecipazione alle esercitazioni di tiro, non giustifica il licenziamento della guardia giurata

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20/05/2018

Cassazione sentenza n. 12094 resa pubblica il 17 maggio 2018.

La folgorpol srl ha licenziato una guardia giurata; a fondamento del licenziamento vi è stata anche la contestazione di addebito che il lavoratore non avesse eseguito entro il prescritto semestre le esercitazioni di tiro. Il tribunale ha reintegrato la guardia nel suo posto di lavoro ed ha rilevato che quanto alla contestazione relativa alla mancata effettuazione delle esercitazioni di tiro, che ben avrebbe potuto (e dovuto) l'azienda, consapevole del fatto che l'ultima esercitazione del Lavoratore risaliva al 2010, sollecitare o ricordare il tiro semestrale e non piuttosto comunque utilizzare il dipendente nel servizio esponendosi pure ai controlli degli organi di Polizia; la mancanza non era di gravità tale da giustificare il licenziamento. La cassazione ha respinto il ricorso dell’azienda  e esaminando la motivazione della corte di appello ha affermato che “ la Corte territoriale, al di là dell'interpretazione dell'indicato Regolamento e dell'individuazione del termine da cui far decorrere il computo del semestre per le esercitazioni da compiersi, ha incentrato la propria valutazione sulla circostanza che la societa' (unica custode del libretto di tiro) fosse ben consapevole del fatto che l'ultima esercitazione risaliva al 10/10/2010 e cio' nonostante avesse utilizzato il lavoratore  nel servizio, esponendosi a rilievi e contestazioni degli organi di Polizia deputati ai controlli, ed e', per tale via, giunta alla conclusione che anche tale addebito fosse significativo di una mala fede contrattuale, come un pretesto per liberarsi di un dipendente 'scomodo'”.  La guardia giurata è rimasta definitivamente reintegrata nel posto di lavoro e il ricorso dell’azienda è stato duramente respinto. Cassazione n. 12094 resa pubblica il 17 maggio 2018.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.