A- A A+

L’indennità di mobilità non si detrae dall’ammontare del risarcimento dei danni spettante per il risarcimento dei danni di un licenziamento collettivo illegittimo.

Solo gli istituti previdenziali posssono chiederne la restituzione

Un lavoratore è stato licenziato a conclusione della procedura di licenziamento collettivo dalla Heinz Italia spa.  Il licenziamento è stato impugnato avanti il tribunale, che ha respinto la domanda, mentre la Corte di Appello l’ha accolto. Il lavoratore è stato reintegrato nel posto di lavoro con la condanna del datore di lavoro a corrispondergli la retribuzione dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione.

Avanti la Cassazione, adita dal datore di lavoro, si è discusso, tra tantealtre eccezioni,  anche sulla detraibilità o meno dal risarcimento dei danni dell’indennità di mobilità che il lavoratore aveva percepito dall’Inps dopo il licenziamento. La Cassazione ha risolto la questione affermando il principio secondo il quale “ in tema di licenziamento collettivo per riduzione di personale, le indennità previdenziali non possono essere detratte dalle somme cui il datore di lavoro è stato condannato a titolo di risarcimento danni in favore del lavoratore, in quanto queste non sono acquisite in via definitiva dal lavoratore e sono ripetibili dagli istituti previdenziali (vedi ex plurimis, Cass. 14/2/2011 n.3597).”

Cassazione sez. lavoro ordinanza n.8150 del 3 aprile 2018.

 

 

Cancellazione del lavoratore dalla lista di mobilità

15/12/2014 Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai trattamenti e dalle indennità quando: a ) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo frequenti regolarmente; b ) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti... [Leggi tutto]

Criteri di scelta dei lavoratori da licenziare.

15/12/2014 Nella procedura del licenziamento collettivo l'individuazione dei lavoratori da licenziare deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro: a ) carichi di... [Leggi tutto]

Procedura del licenziamento collettivo

14/12/2014   L'impresa, con più di 15 addetti , che ritenga, nell'arco di 120 giorni , di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori ha facoltà di avviare la procedura di licenziamento collettivo .La procedura si avvia con la comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali. La comunicazione deve contenere indicazione: dei... [Leggi tutto]

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).