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Un pedone condannato per omicidio colposo per aver causato la morte del conducente di una moto

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12/07/2017

Con sentenza il Tribunale di Milano dichiarava un pedone responsabile del delitto di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale di cui agli artt. 40, comma 1 (in relazione all'art. 191 CDS), 589 commi 1 e 2 c.p. (in relazione all'art. 41 comma 5 lett. a CDS) per avere cagionato un sinistro con esiti mortali per il conducente di una moto. Quest'ultimo mentre era alla guida del motociclo Yamaha, percorreva la carreggiata centrale di  un Viale - destinata al transito dei mezzi pubblici e dei motocicli - in prossimità di un incrocio semaforizzato, collideva con il pedone, il quale, sceso dall'autobus, sbucando dalla sagoma del mezzo, aveva, inaspettatamente, iniziato l'attraversamento pedonale posto all'incrocio suddetto nonostante il semaforo proiettasse ancora la luce rossa. Per effetto della collisione del pedone contro la motocicletta, il conducente della moto veniva sbalzato cadendo per terra ed impattando prima contro la delimitazione metallica della predetta corsia preferenziale e, poi, contro il palo di sostegno della segnaletica verticale. Il motociclista riportava gravissime lesioni personali che ne determinavano il decesso in ospedale.

Il Tribunale condannava il pedone. alla pena di un anno di reclusione con sospensione condizionale della pena, nonché al risarcimento dei danni patiti dalle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio, assegnando a titolo di provvisionale la somma di complessivi Euro 200.000,00.
Proposto appello, la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, dichiarava il concorso colposo della vittima quantificato nella misura del 25% e riduceva la provvisionale nella misura di Euro 150.000,00. Confermava nel resto il provvedimento impugnato.

Contro la sentenza della corte di appello è stato proposto ricorso dal pedone. Ma la Corte di Cassazione ha confermato la sentenza di condanna non avendo riscontrato nessuno dei vizi lamentati.

A volte sono anche i pedoni a causare la morte di un motociclista.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 28 aprile 2016 – 4 luglio 2017, n. 32095

 

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