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Cessato il rapporto di lavoro, il portiere deve lasciare l'alloggio.

Il godimento della casa è corrispettivo della prestazione lavorativa che si rende

 

Un condominio ha intimato il licenziamento al suo portiere; il portiere ha impugnato l'atto. A seguito di trattative, il portiere si è impegnato a rilasciare l'alloggio e il condominio a corrispondergli le competenze di fine rapporto con l'aggiunta di una "buonuscita". Il portiere, però, nonostante l'impegno assunto non ha provveduto a rilasciare libero di sé, persone e cose l'alloggio condominiale, che godeva in contropartita del rapporto di lavoro, alla data fissata.

Il condominio per ottenere il rilascio dei locali della portineria adibito ad alloggio, è stato costretto a dover promuovere un'azione giudiziaria avanti il tribunale del lavoro di Milano.

Il tribunale ha accolto la domanda del condominio ed ha ordinato all'ex portiere di rilasciare immediatamente l'alloggio. Il tribunale di Milano ha motivato la sentenza affermando che "la concessione in godimento dell'immobile in ragione del rapporto di lavoro è una prestazione accessoria del rapporto stesso (così Cass., sez. lav., 30 ottobre 2012, n. 18649) funzionalmente collegata con la prestazione lavorativa, costituendone un parziale corrispettivo. L'utilizzazione dell'alloggio costituisce, dunque, una prestazione accessoria del rapporto di portierato e, in quanto tale, non integra un autonomo rapporto di locazione. Dunque tale patto accessorio segue le sorti del contratto cui accede, essendo a questo funzionalmente collegato, con evidente obbligo di rilascio al momento della cessazione del rapporto di lavoro." (Tribunale di Milano sezione lavoro 6 dicembre 2016 giudice Mariani).

Il principio giuridico affermato nella sentenza è pienamente condivisibile e in linea con il costante orientamento della corte suprema di cassazione.

Segnaliamo la sentenza per evidenziare che il ricorso è stato depositato in via telematica l'8 settembre 2016; la decisione è stata pronunciata dal tribunale di Milano il 6 dicembre 2016. La definizione del giudizio si è avuta in tre mesi. Si tratta di una performance eccezionale di cui va reso merito al tribunale, il giudice, al processo telematico e alla cancelleria. Questa è l'Italia che ci piace.

 Nella foto: immagine tratta dal film La banda degli onesti, con Totò e Peppino De Filippo. Totò è il portiere del condominio e gode dell'alloggio di servizio dove vive con la famiglia.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

Termini di decadenza per l'impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch' essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso. L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Legge 604/1966

Tentativo preventivo di conciliazione

Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo, qualora disposto da un datore di lavoro che occupi più di 15 addetti, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. Nella comunicazione il datore di lavoro deve dichiarare l'intenzione di procedere al licenziamento per motivo oggettivo e indicare i motivi del licenziamento medesimo nonche' le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del lavoratore interessato. La Direzione territoriale del lavoro trasmette la convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di sette giorni dalla ricezione della richiesta: l'incontro si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione. La comunicazione contenente l'invito si considera validamente effettuata quando e' recapitata al domicilio del lavoratore indicato nel contratto di lavoro o ad altro domicilio formalmente comunicato dal lavoratore al datore di lavoro, ovvero e' consegnata al lavoratore che ne sottoscrive copia per ricevuta. Le parti possono essere assistite dalle organizzazioni di rappresentanza cui sono iscritte o conferiscono mandato oppure da un componente della rappresentanza sindacale dei lavoratori, ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro. La procedura si conclude entro venti giorni dal momento in cui la Direzione territoriale del lavoro ha trasmesso la convocazione per l'incontro. La mancata presentazione di una o entrambe le parti al tentativo di conciliazione e' valutata dal giudice nel successivo ed eventuale contenzioso giudiziario. Legge 604/1966 art. 7.

Durante la prova si può licenziare anche verbalmente

Il licenziamento deve essere comunicato per iscritto e devono essere indicati i motivi. I lavoratori assunti in prova  possono essere licenziati anche oralmente. Ma è consigliabile usare anche per essi la forma scritta con la motivazione del mancato superamento della prova. Legge 604/1966