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LA LETTERA DI IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO DEVE ESSERE CONSEGNATA ALL’UFFICIO POSTALE ENTRO 60 GIORNI

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29/06/2020

A NULLA RILEVA CHE IL DATORE DI LAVORO ABBIA RICEVUTO QUESTA LETTERA DOPO LA SCADENZA DEI 60 GIORNI

 

 

Il tribunale di Milano ha deciso una controversia che aveva come oggetto l’impugnazione di un licenziamento per giustificato motivo oggettivo da parte di un socio lavoratore di cooperativa. Questo socio lavoratore con rapporto di lavoro subordinato invocava la tutela di cui all’art. 18, comma 5, st. lav., oppure quella ex art. 18, comma 6. Con lo stesso ricorso il socio lavoratore impugnava la delibera di estromissioni dalla compagine sociale.

Il socio lavoratore esponeva di essere stato licenziato ingiustamente perché la cooperativa aveva perso l’appalto senza essere stato riassunto dalla cooperativa che è subentrata nell’appalto. Il lavoratore con l’impugnazione del licenziamento contestava anche l’esclusione da socio della cooperativa.

Il tribunale innanzitutto riconosceva la tempestività dell’impugnazione del licenziamento e dell’esclusione da socio della cooperativa perché il lavoratore aveva provveduto ad inviare la raccomandata entro il termine dei 60 giorni di decadenza. A nulla rilevando che la cooperativa avesse ricevuto questa lettera dopo la scadenza del termine dei 60 giorni. Il tribunale ha motivato questa sua decisione affermando che “Poco importa che la lettera sia stata ricevuta dal destinatario solo oltre il termine di decadenza. Invero, ai fini della tempestività dell’impugnazione, allorché la stessa sia comunicata a mezzo posta, è necessario che entro il termine di legge, il lavoratore affidi all’ufficio postale il proprio plico.        L’eventuale ritardo nel recapito e quindi l’eventuale inoltro al destinatario oltre il termine utile per l’impugnazione, è circostanza che sfugge al controllo del mittente e che, quindi, non può essere imputata al medesimo.”

Tribunale di Milano sezione lavoro sentenza numero 2364/2015. Giudice Dottoressa Moglia.

Impugnazione del licenziamento

Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volonta' del lavoratore .L'impugnazione e' inefficace se non e' seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo. Art. 6. Legge 604/1966