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Le conseguenze del licenziamento disciplinare nullo, annullabile e inefficace.

Arte sovietica

Il licenziamento disciplinare deve essere adottato osservando La procedura di contestazione di addebito di cui all'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori. 
Il nuovo articolo 18 dello statuto dei lavoratori, così come modificato dalla legge Fornero, prevede Quattro differenti tutele che mutuando una espressione di Leonardo Sciascia ne “ Il giorno della civetta”, possiamo così definire: tutela da “uomo”, tutela da “mezzo uomo”, tutela da “ominicchio” e tutela da “ruffiano o quaquaraquà”. 
La tutela da “uomo” comporta la reintegrazione nel posto di lavoro e il risarcimento dei danni in misura non inferiore a 5 mensilità, con il versamento dei contributi previdenziali. Questa tutela è prevista per i licenziamenti discriminatori e per i licenziamenti nulli per inosservanza di disposizioni di legge. 
La tutela da “mezzo uomo” prevede la reintegrazione nel posto di lavoro con un risarcimento non superiore a 12 mesi di retribuzione e il riconoscimento dei contributi previdenziali (questa tutela si ha quando il fatto addebitato al lavoratore non sussiste, oppure il lavoratore non l'ha commesso, oppure la sanzione del licenziamento è sproporzionata con riferimento alle previsioni del contratto collettivo o con riferimento alle previsioni del codice disciplinare aziendale). 
La tutela da “ominicchio” prevede il risarcimento del danno da 12 a 24 mensilità di retribuzione, senza reintegrazione nel posto di lavoro, e senza versamento dei contributi previdenziali (ad esempio licenziamento sproporzionato ma con riferimento ad un criterio giuridico diverso rispetto a quelli previsti dal contratto collettivo o dal codice disciplinare aziendale). 
La tutela da semplice “ruffiano o quaquaraquà” prevede il solo risarcimento da 6 a 12 mesi di retribuzione per i vizi di forma e di procedura. Questa forma di tutela si applica esplicitamente a 2 fattispecie espressamente indicate dal legislatore: il licenziamento intimato senza l’indicazione di una specifica motivazione, il licenziamento per motivi economici intimato senza il preventivo espletamento della procedura avanti la direzione provinciale del lavoro. Si tratta di licenziamenti semplicemente inefficaci. Da ciò la tutela annacquata o da “quaquaraquà”. Questo risarcimento opera nell'ultimo gradino delle sanzioni possibili e si applica solo nel caso in cui il licenziamento abbia superato il vaglio nel merito ritenendolo valido. 
La mancanza di motivazione specifica della lettera di licenziamento comporta l'obbligo di corrispondere da 6 a 12 mensilità della retribuzione globale di fatto per ultimo percepita, sempre che il datore di lavoro sia riuscito a superare tutte le altre eccezioni preliminari, sia di forma che di merito, provando di aver osservato le disposizioni dell'art. 7 dello statuto, che i fatti sono veri, il lavoratore li ha commessi, il contratto collettivo e il codice disciplinare aziendale non prevedano per quel tipo di infrazione l'applicazione della sola sanzione conservativa del posto di lavoro (ammonizione, multa, sospesione). 
La legge Fornero ha innovato gli effetti del licenziamento disciplinare intimate al lavoratore a conclusione della procedura di contestazione di addebito di cui all’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori prevedendo che il licenziamento “produce effetto dal giorno della comunicazione con cui il procedimento medesimo è stato avviato, salvo l’eventuale diritto del lavoratore al preavviso o alla relative indennità sostitutiva”. Gli effetti del licenziamento, pertanto, non si hanno dalla comunicazione del licenziamento stesso, ma dal momento in cui è stata inviata la lettera di contestazione di addebito. 
Milano 28/10/2012 

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.