07/01/2014
Al fine dell’accoglimento della domanda di reintegra nelle mansioni per le quali il lavoratore è stato demansionato è necessario che persista la dequalificazione al momento dellas pronuncia del giudice. Pertanto, nel caso in cui il lavoratore che abbia subito il demansionamento sia stato successivamente ( anche in corso di causa) adibito a mansioni equivalenti o confacenti, persiste comunque il suo interesse ad agire per il soddisfacimento della domanda relativa al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dello jus variandi in pejus.
Discorso diverso deve, invece, essere fatto con riferimento al capo della domanda relativo alla reintegra nelle mansioni precedenti e/o equivalenti al demansionamento: la giurisprudenza è orientata nel senso che qualora sia cessata la dequalificazione e sia venuta meno la violazione dell’art. 2103 c.c., si manifesta la sopravvenuta carenza di interesse ad agire del lavoratore nel capo della domanda relativo alla reintegra nelle mansioni equivalenti (Tribunale di Firenze Sez. Lavoro, 02.02.2004 C. c. C.R. Firenze).
Milano 20/03/2007