06/03/2021
Un marito separato si impossessa con violenza del telefono cellulare della moglie cagionandole delle lesioni. Il gip del tribunale di Pistoia lo ha ritenuto responsabile del reato di rapina e lesioni in danno della moglie. Il marito ricorre in cassazione lamentando la erroneità della sentenza di condanna.
La cassazione ha respinto il ricorso del marito affermando che " l'impossessamento del telefono contro la volontà della donna integra una condotta antigiuridica, e l'ingiusto profitto consiste nell'indebita intrusione nella sfera di riservatezza della vittima, con la conseguente violazione del diritto di autodeterminazione nella sfera sessuale, che non ammette intrusione da parte di terzi e nemmeno del coniuge. E' stato infatti precisato che nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo). (Sez. 2, Sentenza n. 11467 del 10/03/2015 Ud. (dep. 19/03/2015 ) Rv. 263163 – 01."
Il ricorso è stato così respinto con il riconoscimento della colpevolezza e la conferma della sentenza dei giudici di merito.
Corte di Cassazione, sez. II Penale, sentenza 4 febbraio – 4 marzo 2021, n. 8821