05/03/2019
La controversia è finita in Cassazione perché l’imputato ha sostenuto che trattandosi di prodotti che commercialmente devono essere utilizzati come surgelati, non era necessario che lo si indicasse anche nel menu. Tutti sapevano che si trattava di prodotti congelati e non freschi.
La Cssazione gli ha dato torto affermando:” … è ormai costante l’insegnamento, che si condivide, in forza del quale può infatti concretizzare la fattispecie di reato anche il semplice fatto di non indicare nella lista delle vivande, posta sui tavoli di un ristorante, che determinati prodotti sono congelati, in quanto l’esercizio di ristorazione ha l’obbligo di dichiarare la qualità della merce offerta ai consumatori, di tal che la mancata specificazione della qualità del prodotto (naturale o congelato) integra il reato di tentata frode nell’esercizio del commercio, perché la stessa proposta di vendita non veritiera, insita nella lista vivande, costituisce un atto diretto in modo non equivoco a commettere il delitto di cui all’art. 515 cod. pen. “
Il dovere di informativa e di trasparenza deve sempre essere osservato anche quando il prodotto commercializzato non può che essere congelato prima di essere servito.
Cassazione penale sentenza n. 56105 del 13 dicembre 2018.