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La cassazione esclude lo scarso rendimento se vi sono i certificati medici a giustificare le assenze dal lavoro

tag  News  licenziamento  scarso  rendimento  assenze  malattia 

25/05/2018

Cassazione sentenza n. 10.963 del 18 maggio 2018.

L'azienda intima ad un lavoratore il licenziamento per scarso rendimento per una pluralità di assenze giustificate da una varietà di certificati di malattia ma che, per il loro numero e la loro collocazione temporale rendevano inadeguata la prestazione del dipendente, con riferimento alle esigenze organizzative e produttive aziendali.

Il tribunale e la corte di appello hanno ritenuto che il licenziamento per scarso rendimento si configura come un licenziamento causato da inadempimento contrattuale del lavoratore che, però, nel caso di specie si è assentato dal lavoro in modo giustificato avendo presentato regolarmente i certificati medici.

La corte di cassazione, intervenendo nella controversia, ha confermato la sentenza e ha ribadito i seguenti principi:

-il licenziamento per scarso rendimento è un licenziamento per motivi disciplinari poiché è legato ad una inadempienza del lavoratore che abbia carattere notevole e sia a lui imputabile; lo scarso rendimento è caratterizzato da colpa del lavoratore;

-se lo scarso rendimento è dovuto all'elevato numero di assenze per malattia ma non tale da esaurire il periodo di comporto, il datore di lavoro non può intimare il licenziamento;

-Il lavoratore con il suo contratto non si obbliga ad un risultato ma alla messa a disposizione delle proprie energie lavorative. Il mancato raggiungimento del risultato prefissato non costituisce di per sé inadempimento contrattuale da giustificare il licenziamento.

-Se il lavoratore non esegue la prestazione con la diligenza e la professionalità medie, proprie delle mansioni affidate, con lo scostamento da detti parametri può costituire segno o indice di una non esatta esecuzione della prestazione lavorativa, rilevante ai fini disciplinari.

Cassazione n. 10.963 del 18 maggio 2018.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.