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L'affidamento in prova al servizio sociale può essere concesso anche senza avere un posto di lavoro sicuro

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05/05/2018

Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 19101/18; depositata il 3 maggio

Un detenuto agli arresti domiciliari ha proposto domanda al tribunale di sorveglianza di essere affidato in prova al servizio sociale. Il tribunale di sorveglianza motivava questa decisione assumendo che il detenuto aveva una "non dichiara situazione lavorativa" che consigliava cautela nella concessione di questa misura.

La Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi sull'interpretazione da dare alla norma. La cassazione, ha accolto di impugnazione del detenuto affermando che " non solo la sussistenza di un lavoro non è prevista dalla legge come requisito indispensabile per la concessione dell’affidamento in prova che, in presenza di meritevolezza, può essere applicata anche in mancanza di un’attività lavorativa, ma effettivamente, come correttamente rileva il ricorrente, la ragione del diniego del beneficio contrasta con le premesse, date per acclarate, dell’iter giustificativo della decisione, essendo state menzionate e valorizzate l’assenza di carichi pendenti, la risalenza nel tempo dei due soli precedenti penali del condannato, la scrupolosa regolarità della condotta serbata dal ricorrente che, nel non breve periodo trascorso agli arresti domiciliari, non è mai incorso in alcuna violazione delle prescrizioni come confermato dalle note della polizia giudiziaria del 24.11.2016 e del 21.3.2017. A fronte di tali positivi indicatori e, in particolare, del corretto comportamento extramurario del condannato, effettivamente apparente e nient’affatto conseguenziale appare la motivazione del diniego, l’asserita mancanza di chiarezza della situazione lavorativa potendo essere fugata attraverso una richiesta di ulteriori informazioni, senza considerare peraltro che l’attuale attività lavorativa del R. è stata ritenuta reale e regolarmente documentata, avendo il Tribunale autorizzato l’istante a proseguirla, fino alla nuova valutazione delle prescrizioni da parte del magistrato di sorveglianza, nei giorni e negli orari già precedentemente stabiliti." Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza n. 19101/18; depositata il 3 maggio

 

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