11/03/2018
Un lavoratore era addetto alle mansioni di Exchange administrator; l’azienda gli ha contestato, dopo alcune verifiche interne, di avere effettuato accessi non autorizzati utilizzando la sua password personale nel computer di una collega prelevando anche alcuni files indicati nella lettera di contestazione; alla contestazione è seguita per la gravità dei fatti, il licenziamento per giusta causa.
Processualmente era emerso che gli accertamenti facevano ritenere provato che gli indebiti accessi erano stati effettuati dal computer del lavoratore e da questi. Il lavoratore era autorizzato solo alla gestione della rete e non all'accesso ai dati; poteva operare sulla posta elettronica degli utenti ma sotto il mero profilo della gestione e configurazione della stessa, non aveva alcuna autorizzazione implicita o esplicita all'accesso e al prelievo dei dati esistenti nella rete senza un'autorizzazione ad hoc. La condotta addebitata non era quella dell'indebita divulgazione di notizie riservate, ma di due accessi abusivi, nè richiesti nè autorizzati sul pc della collega di lavoro e l'altrettanto abusiva acquisizione dal detto pc di documenti aziendali riservati e protetti da misure di sicurezza contenenti dati personali relativi allo stato giuridico ed economico di altri dipendenti.
La condotta, vista l'esperienza e la capacità tecnica del lavoratore, era chiaramente dolosa ed il lavoratore era stato anche rinviato a giudizio per questo. La condotta era certamente idonea a rompere il rapporto fiduciario tra le parti (che implica l'affidamento da parte del datore di lavoro sulla serietà ed affidabilità di chi era preposto ai servizi informativi) visto che il lavoratore aveva abusato della posizione lavorativa giungendo a sottrarre documenti riservati.
La cassazione ha colto l’occasione per riaffermare la legittimità dei controlli difensivi tanto più che queste indagini a posteriori sono state eseguite sui computer dei colleghi del lavoratore licenziato e non sul computer del diretto interessato e che questi accessi da parte dell’azienda sono avvenuti con il consenso degli stessi lavoratori aventi diritto. Il licenziamento è divenuto definitivo. Cassazione Sent. Sez. Lavoro Num. 25381 Anno 2017.