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Durante la malattia, si può anche prestare collaborazione nel ristorante del marito a condizione che non si pregiudichi la guarigione.

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18/08/2016

Il Tribunale di Milano sezione lavoro ha dichiarato la legittimità di un licenziamento intimato ad una lavoratrice per aver esercitato una continua attività lavorativa extra aziendale presso il ristorante del marito in un periodo di assenza dal servizio per un infortunio sul lavoro. La corte di appello di Milano, però, accogliendo l'impugnazione della lavoratrice, ha riformato la sentenza del tribunale ordinandone la reintegrazione nel posto di lavoro. La cassazione alla quale si è rivolta l'azienda ha confermato la sentenza.

La corte di cassazione ha confermato quanto affermato dalla corte di appello di Milano che, dall'esame della prova testimoniale ha tratto "il convincimento sul fatto che non erano emersi elementi sufficienti a provare con certezza che la lavoratrice, avesse effettivamente espletato, durante il periodo in cui era stata assente dal lavoro a seguito dell'infortunio subito il 3.9.07, attività lavorativa presso il ristorante dei proprio compagno o che, comunque, avesse posto in essere attività tali da ritardare la relativa guarigione. A conforto del fatto che le condotte poste in essere lavoratrice durante la sua permanenza serale nel ristorante del compagno non apparivano, in ogni caso, tali da comportare una violazione delle prescrizioni di riposo e di cure impartite dai certificati medici, non trattandosi di attività richiedenti particolari sforzi, né lunga permanenza in piedi".
Per la corte di cassazione non merita censura l'affermazione della corte d'appello di Milano "in merito alla ritenuta compatibilità dell'attività svolta dalla lavoratrice, oggetto di contestazione, con gli obblighi gravanti sulla medesima di non ostacolare il suo pieno recupero lavorativo."
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza n. 15982/16; depositata il 1° agosto).

ART. 2110 malattia. In caso di malattia, se la legge non stabilisce forme equivalenti di previdenza o di assistenza, è dovuta al prestatore di lavoro la retribuzione o una indennità nella misura e per il tempo determinati dalle leggi speciali dagli usi o secondo equità.

Nei casi di malattia, l'imprenditore ha diritto di recedere dal contratto, decorso il periodo stabilito dalla legge dagli usi o secondo equità.


Il periodo di assenza dal lavoro per malattia deve essere computato nell'anzianità di servizio.

Malattia e contratto collettivo. Tutti i contratti collettivi prevedono una disciplina particolareggiata della malattia, che si applica ai lavoratori destinatari di quel contratto collettivo. Per conoscere questa disciplina occorre esaminare lo specifico contratto collettivo che si applica al rapporto di lavoro. I contratti collettivi prevedono il trattamento economico spettante al lavoratore nei giorni di assenza  dal lavoro per malattia. 





Periodo di comporto. Con queste parole si definisce il periodo di tempo durante il quale il lavoratore, assente dal lavoro per malattia, conserva il diritto a non essere licenziato. Superato questo limite temporale, il datore di lavoro ha la facoltà di intimare il licenziamento riconoscendo il preavviso. I contratti collettivi prevedono diverse figure di periodo di comporto. Vi sono contratti collettivi molto garantisti per i lavoratori e altri contratti che, invece, danno una garanzia minima  di durata temporale.