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Contestazione di addebito

La correlazione della sanzione è con il fatto contestato e non con la condotta assunta nella procedura

La Corte di Cassazione, in una recente sentenza (Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 18 dicembre 2007 – 25 febbraio 2008, n. 4773) ha affermato che “La sanzione, nel procedimento disciplinare regolato dall'art 7 della legge n. 300 del 1970, è correlata ai fatti oggetto di contestazione; sicché la condotta difensiva del lavoratore non può influire sulla entità della stessa.”
La Corte, con questa sua affermazione, ha ritenuto irrilevante nell’applicazione della sanzione disciplinare il contenuto della lettera di giustificazione presentata dal lavoratore ed in genere il comportamento da questi tenuto nella procedura di cui all’articolo 7 dello statuto del lavoratore.
Questa pronuncia non può essere condivisa perché la condotta del lavoratore deve essere valutata anche per l’atteggiamento difensivo che assume. Non si può ritenere irrilevante questa sua condotta. Se il lavoratore, di fronte al fatto contestato, mostra ravvedimento, non è possibile non considerare positivamente questo suo comportamento nella valutazione della sanzione da applicare. Del pari, il suo disinteresse, ad esempio, manifestatosi nella mancata presentazione delle sue giustificazioni, non può non essere valutato negativamente a suo carico. La procedura di contestazione di addebito di cui all’articolo 7 dello statuto dei lavoratori non è un elemento totalmente estraneo alla contestazione ma ne rappresenta un momento intimamente e strettamente connesso che certamente deve essere valutato dal datore di lavoro nell’applicare l’eventuale sanzione. Al giudice spetta poi il controllo della fondatezza e della congruità della sanzione concretamente applicata.
La corte di cassazione affermando di principio sopra riportato non mostra di cogliere esattamente la natura e le ragioni della procedura di contestazione di addebito che nel complessivo sistema non è certamente un elemento accidentale. Il comportamento assunto dal lavoratore in sede di giustificazione deve essere ritenuto rilevante, sia a suo favore che a suo sfavore.
La lettura della norma e l’intera sua ratio non consentono una diversa interpretazione.
Milano 11 marzo 2008.

Il potere disciplinare del datore di lavoro

  Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa. Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato. La multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per più di dieci giorni. In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa. Articolo 7 dello statuto dei lavoratori

La contestazione non può essere ripetuta.

Si deve  escludere che il datore di lavoro, una volta esercitato validamente il potere disciplinare nei confronti del prestatore di lavoro in relazione a determinati fatti costituenti infrazioni disciplinari, lo possa esercitare una seconda volta per quegli stessi fatti, in quanto ormai consumato: essendogli consentito soltanto di tener conto delle sanzioni eventualmente applicate, entro il biennio, ai fini della recidiva, nonché dei fatti non tempestivamente contestati o contestati ma non sanzionati per la globale valutazione, anche sotto il profilo psicologico, del comportamento del lavoratore e della gravità degli specifici episodi addebitati. Sentenza Cassazione del 30 gennaio 2018.  

Impugnazione della sanzione. Ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi la costituzione, tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio. Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio. Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione. Art 7 dello Statuto dei lavoratori