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Giornalisti: il comitato di redazione estraneo alle sanzioni disciplinari

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07/01/2014

Il contratto collettivo dei giornalisti, nel regolamentare il licenziamento, prevede una diversa modalità di adozione del licenziamento disciplinare rispetto al licenziamento per giustificato motivo oggettivo dovuto a motivi di riorganizzazione e ristrutturazione. Il contratto, infatti, prevede che nel caso in cui l'azienda intimi il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve consultare preventivamente il comitato di redazione raccogliendone il parere. Senza questa consultazione del comitato di redazione il licenziamento per giustificato motivo oggettivo deve ritenersi illegittimo. L'azienda, inoltre, non consultando il comitato di redazione pone in essere un comportamento antisindacale contro cui si può ricorrere al giudice del lavoro ai sensi dell'articolo 28 dello statuto dei lavoratori. Il comitato di redazione non esprime pareri vincolanti ma deve essere necessariamente consultato. L'azienda, pertanto, può adottare il icenziamento per giustificato motivo oggettivo anche nel dissenso totale del comitato di redazione.

Diversa regolamentazione, invece, è prevista nel caso di licenziamento dovuto a mancanze del lavoratore perché in questa ipotesi l'azienda non ha alcun obbligo di raccogliere il preventivo parere del comitato di redazione che così non ha il diritto di ingerirsi nell'esercizio del complessivo potere disciplinare aziendale previsto dall'articolo 50 del contratto collettivo. La norma del contratto collettivo, che differenzia le due ipotesi di licenziamento, appare congrua ed opportuna anche perché evita il coinvolgimento del comitato di redazione nell'esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro creando ibride e confliggenti situazioni.

Milano 16/02/2007