08/01/2014
Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato, è punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da lire duemilioni a lire seimilioni (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).
Poiché si tratta di una contravvenzione, il datore di lavoro non può invocare a sua discolpa la circostanza di aver ignorato che il lavoratore immigrato non fosse munito del valido permesso di soggiorno. Per configurare il reato basta la semplice negligenza o trascuratezza del datore di lavoro, non è necessario il dolo. Il datore di lavoro deve, pertanto, usare la più opportuna attenzione e chiedere preventivamente l'esibizione del permesso di soggiorno prendendone piena conoscenza.
Milano 29/11/2006