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Comportamento antisindacale, requisiti

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07/01/2014

Il comportante antisindacale è disciplinato dall’art. 28 dello statuto dei lavoratori che testualmente prevede: “Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale nonchè del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunziato, nei due giorni successivi, convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.”

Perché sussista il comportamento antisindacale occorrono:
- L’ INTENZIONALITA’ DEL COMPORTAMENTO DATORIALE
l'articolo sopra riportato , qualifica come condotta antisindacale i comportamenti del datore di lavoro "diretti" a impedire o limitare l' esercizio della libertà e dell' attività sindacale. Per configurare il comportamento antisindacale occorre l'espressa volontà del datore di lavoro di impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale. Sulla necessità della intenzionalità e dolosità del comportamento l’orientamento dei giudici di merito e di legittimità è costante.

L’ ASSENZA DI CONDOTTA ATTUALE
Il comportamento denunciato come antisindacale deve essere permanente e idoneo a produrre effetti durevoli nel tempo. La migliore giurisprudenza ritiene che l' interesse sussiste soltanto se sia attuale il comportamento antisindacale del datore di lavoro o se lo siano, quanto meno, i suoi effetti.
La tesi in oggetto è fondata anzitutto sulle espressioni utilizzate nella norma citata, ove si parla di decreto motivato ed immediatamente esecutivo con cui il giudice ordina al datore di lavoro la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti; il che sta appunto a dimostrare come la speciale azione prevista dalla norma citata sia finalizzata a interrompere comportamenti antisindacali in atto o, quanto meno, a rimuoverne gli effetti che siano stati prodotti.
Non sono consentite pronunce inibitorie perché non espressamente previste dalla legge; il giudice non può emettere provvedimenti che dispongano per il futuro perché ciò implicherebbe l' esercizio di una funzione normativa che eccede indiscutibilmente la funzione giurisdizionale 
L' attualità del comportamento antisindacale (o quanto meno, dei suoi effetti) costituisce il presupposto necessario per l' esperibilità del procedimento previsto dall' art. 28, legge n. 300/1970, dovendosi escludere l' ammissibilità in proposito di azioni di mero accertamento.
L' attualità della condotta costituisce, quindi, un requisito per l'esperibilità dell' azione da parte dell'organizzazione sindacale.

Nella foto: Opera di Mario Rossello. Civiltà delle macchine.1968. Acrilico su tela.