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Imposizione della reperibilità

tag  imposizione  unilaterale  reperibilità 

07/01/2014

Deve essere prevista dal contratto di lavoro

Una multinazionale americana ha preteso che il lavoratore, oltre l'orario normale di lavoro, si rendesse reperibile, dalla sera al mattino, per tutti i giorni della settimana, ad ogni chiamata necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Il lavoratore ha rifiutato questa imposizione sostenendone la illegittimità giuridica. L'azienda americana, incurante delle proteste del lavoratore, ha provveduto a contestargli l'insubordinazione e, successivamente, ricevute le giustificazioni che non ha ritenuto di accogliere, ha proceduto al licenziamento immediato per giusta causa.

Il lavoratore ha reagito immediatamente depositando un ricorso d'urgenza avanti il tribunale di Milano al quale ha chiesto la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno della sua domanda ha assunto che la reperibilità, per poter essere richiesta dal datore di lavoro, deve essere contrattualmente prevista, per pattuizione individuale o per esplicita previsione della contrattazione collettiva. Il datore di lavoro non può mutare in modo unilaterale gli elementi della originaria pattuizione e il contenuto prestazione . Il datore di lavoro non può considerarsi il padrone assoluto del tempo libero del lavoratore sul quale non ha alcun diritto di interferire. Attribuire all'azienda questo potere di interferenza significherebbe accogliere una concezione imperiale e autoritaria del rapporto di lavoro. Tutte le condizioni del contratto devono essere pattuite tra le parti perché esse devono oggetto di negoziazione.

All'udienza di prima comparizione avanti il tribunale, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo: il lavoratore ha rinunciato al posto di lavoro e l'azienda gli ha versato un cospicuo importo a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto.