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Imposizione della reperibilità

tag  imposizione  unilaterale  reperibilità 

02/01/2020

Deve essere prevista dal contratto di lavoro

Una multinazionale americana ha preteso che il lavoratore, oltre l'orario normale di lavoro, si rendesse reperibile, dalla sera al mattino, per tutti i giorni della settimana, ad ogni chiamata necessaria per l'espletamento dell'attività lavorativa.

Il lavoratore ha rifiutato questa imposizione sostenendone la illegittimità giuridica. L'azienda americana, incurante delle proteste del lavoratore, ha provveduto a contestargli l'insubordinazione e, successivamente, ricevute le giustificazioni che non ha ritenuto di accogliere, ha proceduto al licenziamento immediato per giusta causa.

Il lavoratore ha reagito immediatamente depositando un ricorso d'urgenza avanti il tribunale di Milano al quale ha chiesto la sua immediata reintegrazione nel posto di lavoro. A sostegno della sua domanda ha assunto che la reperibilità, per poter essere richiesta dal datore di lavoro, deve essere contrattualmente prevista, per pattuizione individuale o per esplicita previsione della contrattazione collettiva. Il datore di lavoro non può mutare in modo unilaterale gli elementi della originaria pattuizione e il contenuto prestazione . Il datore di lavoro non può considerarsi il padrone assoluto del tempo libero del lavoratore sul quale non ha alcun diritto di interferire. Attribuire all'azienda questo potere di interferenza significherebbe accogliere una concezione imperiale e autoritaria del rapporto di lavoro. Tutte le condizioni del contratto devono essere pattuite tra le parti perché esse devono oggetto di negoziazione.

All'udienza di prima comparizione avanti il tribunale, le parti hanno raggiunto un accordo conciliativo: il lavoratore ha rinunciato al posto di lavoro e l'azienda gli ha versato un cospicuo importo a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.