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L'infortunio sul lavoro è avvenuto nel 2011; nel mese di settembre 2019, il procedimento penale avanti il tribunale di Monza era ancora in corso

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17/11/2019

Inizio Evento 17/11/2019

Il giudice assolve gli imputati per l'intervenuta prescrizione del reato nonostante la loro colpevolezza

La procura della Repubblica del tribunale di Monza emette un decreto di citazione a giudizio nei confronti di tre imputati accusati di lesioni colpose subite da un un lavoratore che aveva avuto un infortunio sul lavoro nel rendere la sua prestazione. L'infortunio sul lavoro è avvenuto in data 3 agosto 2011. La sentenza del tribunale è stata pronunciata il 23 settembre 2019

Il tribunale ha pronunciato la sentenza di proscioglimento nei confronti degli imputati per l'intervenuta prescrizione del reato: era trascorso troppo tempo dalla data del fatto delittuoso.

La sentenza è stata così motivata "questo Giudice rileva che il termine prescrizionale massimo del reato in contestazione ex "art. 590 comma 111 cp " - termine fissato in anni sette e mesi sei dagli artt. 157 comma 1 e 161 comma 11 c.p. - alla data odierna (udienza del 28/05/2019) risulta ampiamente decorso, essendo invero compiutamente spirato il 3 febbraio 2019." (Tribunale di Monza, sez. Penale, sentenza depositata il 23 settembre 2019).

La sentenza di proscioglimento è stata pronunciata dal tribunale di Monza perché dall'attività istruttoria espletata era emerso che gli imputati non potevano essere assolti perché il fatto non sussisteva o perché non lo avevano commesso o perché il fatto non costituiva reato o, infine, perché il fatto non era  previsto dalla legge come reato. Dalle dichiarazioni degli imputati, dalle produzioni documentali delle parti e dalle dichiarazioni della parte offesa, non si poteva pervenire certamente ad un giudizio di non colpevolezza.

La colpevolezza appariva esservi ma il decorso eccessivo del tempo, prima della pronuncia definitiva della sentenza, comporta la conseguenza di non potersi più proseguire nell'attività giudiziaria, con il conseguente inevitabile proscioglimento degli imputati e la chiusura di ogni procedimento penale.

La parte offesa, ovviamente, potrà agire in sede civile per ottenere il risarcimento dei danni che non ha ottenuto nel procedimento penale che si è concluso in modo favorevole agli imputati ma solo per una questione di prescrizione e non di assenza di colpevolezza.

Il tema della prescrizione è un tema di stretta attualità politica perché vi sono voci in Parlamento che vorrebbero eliminarla o fortemente contenere. Il nostro sistema giuridico è diverso da quello americano che, ad esempio,  dal 1977 non ha mai desistito dal perseguire penalmente il noto regista Roman Polanski che in quegli anni è stato accusato di violenza sessuale contro una minorenne. Da quasi 50 anni la California continua a perseguire attivamente il regista con mandati di cattura internazionali,  nonostante che la parte offesa l’abbia pubblicamente perdonato e abbia dichiarato che lei e la sua famiglia hanno subito maggiore sofferenza dalla pubblicità sui media, che dura da anni, anzinchè dal fatto in sè di cui all’epoca il regista si era reso responsabile. A volte l’oblio e la  prescrizione, con la chiusura dei procedimenti, serve anche alla parte offesa. Bisogna augurarsi che il nostro ordinamento non segua l’indirizzo di quello californiano introducendo forme barbare che non appartengono alla nostra tradizione e al nostro costume giuridico.

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Tutela delle condizioni di lavoro le norme del nsoro codice civile:

 -Art. 2087 codice civile. L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

-Art. 2060 codice civile. Il lavoro è tutelato in tutte le sue forme organizzative ed esecutive, intellettuali, tecniche e manuali.

Infortunio sul lavoro.

E’ infortunio sul lavoro qualsiasi lesione che un lavoratore subisca in occasione dell'espletamento della sua attività lavorativa, dovuta ad una causa violenta da cui sia derivata una inabilità totale o parziale al lavoro. L'infortunio può procurare una invalidità temporanea al lavoro oppure una invalidità permanente, totale o parziale.

Infortunio in itinere

La legge tutela anche l'infortunio che il lavoratore subisce durante il normale percorso di andata e ritorno dal suo luogo di abitazione a quello di lavoro oppure nel percorso di collegamento tra 2 diverse sedi di lavoro. Nel caso in cui manchi la mensa aziendale, la copertura assicurativa si estende anche agli infortuni avvenuti nel tragitto di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione dei pasti.

Malattia professionale

La malattia professionale è la malattia che si contrae a causa di condizioni di lavoro, di materiali utilizzati o comunque di  fattori nocivi presenti nel luogo in cui si svolge la prestazione lavorativa. La malattia professionale può comportare una incapacità temporanea al lavoro o anche la morte del lavoratore. L'istituto previdenziale indennizza la malattia professionale a condizione che essa sia stata contratta effettivamente nell'esercizio della prestazione lavorativa. La sua causa non è violenta come nell'infortunio sul lavoro ma si presenta come progressivamente lesiva sul fisico del lavoratore.

Trattamento previdenziale nei casi dubbi.

Quando vi è incertezza sulla natura dell'evento, se infortunio sul lavoro o malattia professionale coperti dall’Inail  oppure malattia semplice coperta dall'Inps, in via provvisoria provvede alla liquidazione del trattamento dovuta al lavoratore il primo ente che ha ricevuto la denuncia. Risolta la questione relativa alla natura dell'evento morboso, l'istituto competente regolerà in modo definitivo il trattamento dovuto all'assicurato.