20/06/2026
Un lavoratore era stato licenziato per giusta causa perché risultato irreperibile alla visita fiscale durante la malattia e per non aver comunicato il cambio di indirizzo.
La Corte d’Appello di Milano ha escluso la legittimità del licenziamento, evidenziando un vizio decisivo: la contestazione disciplinare non era mai stata validamente notificata al lavoratore. Le lettere erano infatti state inviate a indirizzi presso i quali il dipendente risultava “sconosciuto”, senza che si fosse perfezionata alcuna notifica.
In assenza di una contestazione valida, il lavoratore non è stato posto nelle condizioni di difendersi, con conseguente violazione delle garanzie procedurali previste dall’art. 7 dello Statuto dei lavoratori.
La Corte ha quindi chiarito che, anche in presenza di un comportamento astrattamente rilevante, il licenziamento disciplinare è illegittimo se non è preceduto da una corretta procedura, che consenta al lavoratore di conoscere gli addebiti e difendersi.
Trattandosi di impresa sotto soglia, la violazione ha comportato l’applicazione della tutela indennitaria prevista dal d.lgs. 23/2015, e non quella reintegratoria.
Principio affermato: il licenziamento disciplinare richiede sempre una contestazione validamente comunicata al lavoratore; in mancanza, il recesso è illegittimo, anche se il fatto addebitato potrebbe essere rilevante.
Corte d’Appello di Milano – Sez. Lavoro, sent. n. 405/2026– Pubblicazione: 13 aprile 2026
Presidente: dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
Relatore: dott.ssa Benedetta Pattumelli