20/06/2026
Un lavoratore assunto con contratto a tempo determinato veniva licenziato già il primo giorno di lavoro per essersi collegato con ritardo a un corso di formazione obbligatorio in modalità e-learning. L’azienda sosteneva che il mancato rispetto dell’orario (oltre i 15 minuti) impedisse la prosecuzione del rapporto.
La Corte d’Appello di Milano ha escluso che tale condotta possa integrare giusta causa di recesso. Il lavoratore aveva infatti: comunicato tempestivamente il ritardo, fornito una giustificazione, partecipato comunque al corso, seppur con ritardo.
La Corte ha ritenuto che si trattasse di un inadempimento di modesta entità, che non comprometteva in modo irreversibile il vincolo fiduciario. Inoltre, la società non ha dimostrato che il ritardo impedisse il completamento della formazione né che fosse impossibile un recupero, anche considerata la natura telematica del corso.
Ne consegue che il recesso anticipato è stato qualificato come illegittimo, in quanto fondato su una reazione sproporzionata e contraria ai principi di buona fede.
Principio affermato: nel contratto a termine, il licenziamento anticipato richiede una giusta causa effettiva; un ritardo limitato e giustificato, specie in attività formativa recuperabile, non è idoneo a giustificare la cessazione immediata del rapporto.
Corte d’Appello di Milano – Sez. Lavoro, sent. n. 970/2025; Pubblicazione: 29 aprile 2026
Relatore: dott.ssa Laura Bertoli