17/01/2014
I vari contratti collettivi che disciplinano la responsabilità penale del dirigente connessa alla sua prestazione lavorativa, in genere, prevedono dei benefici a favore del dirigente che si estrinsecano nella:
- conservazione del posto di lavoro;
-decorrenza della retribuzione per tutto il tempo della privazione della sua libertà personale;
-diritto al rimborso delle spese di difesa;
-diritto, qualora il dirigente risolva il rapporto di lavoro motivandolo con l'avvenuto rinvio a giudizio, della corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso spettante in caso di licenziamento e diritto ad un' ulteriore indennità supplementare al trattamento di fine rapporto.
Il Contratto collettivo riconosce questi diritti ad una condizione essenziale: che il procedimento penale nei confronti del dirigente sia stato promosso per ” fatti che siano direttamente connessi all'esercizio delle funzioni attribuitegli “per fatti compiuti nell'esercizio delle proprie funzioni”.
Egli non ha diritto a questi trattamenti allorchè il procedimento penale sia stato aperto contro di lui per fatti commessi "per sue finalità private ed egoistiche" (Cass. 11 aprile 1996 n. 3370) e contro gli interessi dello stesso datore di lavoro.
La Cassazione esclude in modo netto una diversa lettura della norma collettiva e cioè il diritto del dirigente a percepire quel particolare trattamento economico e normativo per il semplice fatto di aver commesso quei fatti in occasione dello svolgimento delle sue funzioni e per la mera circostanza che siano connessi all'espletamento delle sue mansioni.
Una lettura della norma collettiva diversa da quella sopra indicata, per la Corte di Cassazione, sarebbe contro i più elementari principi del nostro ordinamento giuridico. Una norma di contratto collettivo non può mai essere interpretata premiando la "turpitudine" del dirigente.
Milano 27 novembre 2008.