13/01/2014
La corte di cassazione ha affermato che;
“Per giurisprudenza costante (Cass. 7201/04 e 12367/03), non spetta compenso per il lavoro straordinario a chi esercita funzioni direttive, se la prestazione lavorativa non si protragga, secondo il giudizio del giudice del merito, insindacabile in cassazione,oltre il limite della ragionevolezza e sia particolarmente gravosa ed usurante. Tale giurisprudenza trae la sua base dall'art. 1, 2° co. Rdl n. 692/1923 , che non appare contrasti in alcun modo con l'art. 36 Cost., restando fermo il principio che chi svolge compiti direttivi deve percepire paga adeguata, dato di fatto che non è in contestazione nella fattispecie, dove si richiede, soltanto,il compenso per lo straordinario, non differenze sulla retribuzione. E' la suddetta norma ,dunque, prima ancora dell'art. 39 del contratto collettivo, a trovare applicazione nel caso di specie, avallando la piena legittimità della norma contrattuale. ”Cassazione – Sezione lavoro – sentenza 23 gennaio – 27 marzo 2008, n. 7916.
Milano 02/04/2008.