20/06/2026
Con la sentenza n. 380/2026, R.G. 1093/2024, Corte d’Appello di Milano – Sezione Lavoro (Pres. Giovanni Picciau, rel. Maria Rosaria Cuomo), pubblicata l’8 giugno 2026, la Corte ha riconosciuto la natura illecita dell’appalto relativo alla piattaforma logistica “Città del Libro” di Stradella, accertando la costituzione dei rapporti di lavoro direttamente in capo al committente e condannando le società coinvolte al pagamento delle differenze retributive spettanti ai lavoratori.
La decisione assume particolare rilievo perché individua nella gestione informatica dell’attività lavorativa uno degli elementi decisivi per distinguere l’appalto genuino dalla mera fornitura di manodopera. La Corte ha infatti accertato che il sistema gestionale utilizzato nel magazzino, di proprietà del committente, assegnava quotidianamente le attività agli operatori, indicava la merce da movimentare, le priorità operative, i tempi di esecuzione e consentiva il controllo costante delle prestazioni svolte. In tale contesto, i referenti dell’appaltatore si limitavano sostanzialmente a trasmettere ai lavoratori le direttive provenienti dal committente, senza esercitare una reale autonomia organizzativa.
La Corte ha inoltre valorizzato il fatto che gran parte degli strumenti essenziali per l’esecuzione dell’attività – software, hardware, palmari, lettori ottici, impianti e attrezzature di magazzino – fosse riconducibile al committente, evidenziando come l’appaltatore risultasse privo di una propria organizzazione produttiva autonoma. A ciò si aggiungeva un sistema di remunerazione dell’appalto fortemente collegato al costo della manodopera, con una significativa attenuazione del rischio d’impresa.
Secondo la Corte, quando il committente non si limita a verificare il risultato dell’attività, ma ne organizza concretamente modalità, tempi e contenuti, l’appalto perde la propria autonomia e si trasforma in una forma di interposizione illecita di manodopera. In questi casi il rapporto di lavoro deve essere imputato al reale utilizzatore della prestazione lavorativa, con tutte le conseguenze in termini di inquadramento, retribuzione e diritti dei lavoratori.
La sentenza conferma un principio di crescente attualità: nell’era della gestione digitale dei processi produttivi, il controllo esercitato attraverso piattaforme informatiche e sistemi gestionali può costituire una prova decisiva dell’effettivo esercizio del potere organizzativo e direttivo da parte del committente.