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Rischia il licenziamento il dipendente che naviga online durante l’orario di lavoro

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06/02/2019

Il computer aziendale si usa solo per lavoro

Il titolare di uno studio medico ha effettuato un controllo sul computer assegnato alla segretaria, col sospetto che la stessa passasse a navigare in internet e su Facebook gran parte dell’orario lavorativo. L’esame della cronologia del computer della dipendente ha evidenziato “circa 6mila accessi nel corso di diciotto mesi, di cui circa 4mila e 500 accessi a Facebook”, un numero di accessi sufficientemente elevato, per l’azienda, da legittimare il licenziamento per giusta causa della lavoratrice.

La lavoratrice ha proposto ricorso al Tribunale, che ha dato ragione all’azienda, e poi alla corte d’appello, che ha confermato la scelta aziendale di recedere dal rapporto di lavoro.

Anche la Cassazione, investita della controversia da parte della lavoratrice, ha ritenuto corretta la decisione del datore di lavoro.

Gli accessi ad internet e facebook effettuati dalla lavoratrice, e dalla stessa mai negati, si sono rivelati essere illegittimi perché non collegati ad esigenze di servizio e quindi non motivati dallo svolgimento dell’attività lavorativa. La loro dimensione ed il numero elevato sono stati altresì valutati dai giudici al fine della gravità del comportamento tenuto dalla dipendente.

È quindi legittimo il licenziamento intimato dallo studio medico datore di lavoro, poiché il comportamento della lavoratrice è «in contrasto con l’etica comune e idoneo ad incrinare la fiducia del datore di lavoro».

Durante l’orario di lavoro, il computer, che rappresenta un bene aziendale, deve essere utilizzato solo per gli scopi per i quali è assegnato al lavoratore e per lo svolgimento dell’attività lavorativa, non per svago e divertimento personale.

(Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 23 ottobre 2018 – 1 febbraio 2019, n. 3133)

 

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.