11/10/2026
11 ott 2026
Quattro sentenze della Sezione lavoro, riportate integralmente dal notiziario «Lavoro: giurisprudenza dei giudici della Lombardia» dell’Associazione Filippo Turati, ottobre 2026, a cura dell’avv. Biagio Cartillone. Gli estremi sono in testa a ciascun articolo.
Estremi: Corte d’appello di Brescia, Sezione lavoro, sentenza n. 192/2026, pubblicazione 18 settembre 2026 (decisione del 2 luglio 2026); consigliera relatrice Silvia Mossi. R.G. n. 74/2026. Appello avverso Tribunale di Mantova, sentenza n. 48/2026.
Alle 6.30 il ritrovo al magazzino dell’impresa, nel Mantovano. Lì il geometra indicava i cantieri, la squadra saliva sul furgone aziendale e partiva per l’Emilia-Romagna; la sera si tornava al magazzino a riconsegnare il mezzo, fra le 18 e le 18.30. Per l’impresa edile, che inquadrava il lavoratore come operaio comune del CCNL Edilizia Artigiani, quel tragitto non era lavoro: il ritrovo sarebbe stato una comodità, e il disagio già compensato dall’indennità forfettaria di trasferta.
La Corte d’appello di Brescia ha deciso il contrario. L’art. 1, comma 2, lett. a), del d.lgs. 66/2003 definisce orario di lavoro qualsiasi periodo in cui il lavoratore è al lavoro, a disposizione del datore e nell’esercizio delle sue funzioni. Quando l’impresa impone di presentarsi in un luogo stabilito per ricevere istruzioni, prelevare il mezzo e raggiungere la destinazione, la prestazione comincia in quel momento, e il viaggio di andata e ritorno ne fa parte. Orari, squadre e istruzioni impartite in magazzino sono stati confermati dai testimoni di entrambe le parti, compresi i soci dell’impresa.
Il conto dello straordinario ne è uscito raddoppiato. Anche con la pausa pranzo di un’ora e mezza indicata dai testi aziendali, fra le 6.30 e le 18 restano dieci ore di lavoro, due oltre l’orario normale: 9.418,72 euro anziché i 4.709,36 riconosciuti in primo grado. Confermati anche il 2° livello di operaio qualificato con il profilo di pontatore, per chi montava e smontava ponteggi con continuità, e l’indennità di trasporto del contratto provinciale di Mantova per i 7 chilometri fra casa e magazzino. Per assorbirla nella trasferta l’impresa avrebbe dovuto provare, cantiere per cantiere, le distanze superiori a 15 chilometri.
Nelle vertenze di cantiere, la prova decisiva riguarda chi fissa l’ora e il luogo del ritrovo e dove vengono date le istruzioni della giornata.
Estremi: Corte d’appello di Brescia, Sezione lavoro, sentenza n. 194/2026, pubblicazione 18 settembre 2026 (decisione del 2 luglio 2026); consigliera relatrice Silvia Mossi. R.G. n. 161/2026. Appello avverso Tribunale di Brescia, sentenza n. 85/2026.
L’art. 35 del CCNL per gli operai dell’industria edilizia contiene una regola che molti scoprono tardi: «qualsiasi reclamo sul salario e qualunque richiesta inerente al rapporto di lavoro» va presentato, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla cessazione del rapporto. La giustificazione è nel cantiere stesso, destinato a smobilitarsi a fine lavori.
Un ferraiolo, inquadrato al 1° livello, si era dimesso il 28 aprile 2023. Il 6 giugno il suo legale aveva inviato una PEC: differenze per il superiore inquadramento, già quantificate; giorni indicati come ferie nei cedolini ma lavorati; e «altre voci» che ci si riservava di quantificare. Il ricorso, depositato nel febbraio 2024, chiedeva anche straordinari, trattenute indebite, permessi e la restituzione della trattenuta per mancato preavviso.
Per la Corte d’appello di Brescia non occorre una causa per impedire la decadenza: basta un atto stragiudiziale tempestivo, come aveva già riconosciuto la Cassazione per la richiesta di conciliazione (ord. n. 15219/2024). Ma l’atto deve esprimere in modo inequivoco la volontà di far valere quel diritto. La PEC era tempestiva e specifica soltanto per l’inquadramento e le ferie; per tutto il resto la riserva generica non è bastata. Lo straordinario, per il quale si chiedevano oltre 9.000 euro, non è stato neppure esaminato.
Sull’inquadramento il lavoratore ha vinto: è ferraiolo di 3° livello chi esegue e pone in opera armature su disegno, mentre al 1° livello resta chi posa gabbie e ferri in stampi preformati; la capacità di leggere da solo il disegno non è decisiva. Differenze per 4.208,67 euro. Nulla, invece, per le ferie e i permessi: le prime sono pagate attraverso l’accantonamento in Cassa Edile (art. 18), i secondi con la maggiorazione mensile del 4,95% (art. 5).
La lettera di reclamo, nell’edilizia, deve dunque elencare tutte le voci, anche senza quantificarle subito.
Estremi: Corte d’appello di Brescia, Sezione lavoro, sentenza n. 104/2026, pubblicazione 25 settembre 2026 (decisione del 2 aprile 2026); consigliera relatrice Giuseppina Finazzi. R.G. n. 7/2026. Appello avverso Tribunale di Brescia, sentenza n. 912/2025.
La cliente aveva chiesto di vedere il display e di verificare un prezzo; poi, sentito un commento della cassiera sulle lamentele, le aveva detto che era «pagata con i nostri soldi» e che, se non sapeva comportarsi, doveva stare a casa. La cassiera, in servizio da oltre trent’anni in un supermercato del Bresciano, rispose con un’espressione volgare, che ha sempre ammesso. La cliente si mise a urlare, tornò alla cassa e la schiaffeggiò, strappandole la mascherina. A essere licenziata fu la cassiera.
Il Tribunale aveva dichiarato illegittimo il licenziamento ma riconosciuto soltanto un’indennità. La Corte d’appello di Brescia ha disposto la reintegrazione, leggendo la scala del CCNL Distribuzione Moderna Organizzata. L’art. 217, comma 1, impone modi cortesi con il pubblico; l’art. 222, comma 4, punisce con il licenziamento la sola violazione «grave» di quell’obbligo; l’art. 222, comma 2, punisce con la multa chi esegue il lavoro con negligenza. Se le parti sociali hanno riservato l’espulsione alla violazione grave, quella non grave deve trovare posto fra le sanzioni conservative. Per una cassiera, la cortesia è una modalità della prestazione: mancarvi è negligenza. Il giudice può sussumere il fatto anche in clausole generali di questo tipo (Cass. n. 20780/2022 e n. 13774/2022).
La violazione, qui, non era grave. La frase rispondeva a parole umilianti, che sottolineavano la dipendenza economica della lavoratrice. Era stata pronunciata a voce bassa, tanto che nessuno l’aveva sentita, ed era rimasta isolata. Il clamore lo aveva provocato la cliente. Pesavano poi trent’anni senza episodi analoghi; i precedenti invocati riguardavano ammanchi di cassa del 2011. La cliente, unica a negare lo schiaffo, è stata ritenuta inattendibile.
Trattandosi di un rapporto anteriore al 2015 in un’impresa con più di quindici dipendenti, si applica l’art. 18, comma 4, dello Statuto: reintegrazione e indennità fino a dodici mensilità. La NASpI non va detratta, e per una lavoratrice a tempo parziale la sola prova di altri redditi non sarebbe bastata a dimostrare l’aliunde perceptum.
Estremi: Corte d’appello di Brescia, Sezione lavoro, sentenza n. 85/2026, pubblicazione 17 settembre 2026 (decisione del 19 marzo 2026); consigliera relatrice Giuseppina Finazzi. R.G. n. 369/2025. Appello avverso Tribunale di Bergamo, sentenza n. 983/2025.
Stessa Corte, esito opposto. Un autista del CCNL Autotrasporto Merci e Logistica, livello C3, era stato invitato dalla legale rappresentante a firmare per ricevuta un accordo aziendale. Rifiutò, e davanti al personale le diede della «ladra» per la busta paga, urlando. Continuò con frasi volgari e, allontanatasi la titolare, minacciò un responsabile: «vieni fuori che ti spacco la faccia».
La Corte d’appello di Brescia ha confermato la giusta causa. La condotta va valutata come un unico episodio, non scomposta in singoli addebiti. Il diritto di critica incontra tre limiti: pertinenza, verità del fatto, continenza nella forma. Qui mancavano tutti e tre. Non si discuteva di retribuzione; le differenze retributive rivendicate erano state respinte con decisione ormai definitiva; e un pagamento inesatto è un debito, non un furto. La minaccia, soprattutto, impediva di ridurre il fatto a un diverbio. La giusta causa, ha ricordato la Corte, può ricorrere anche per condotte non previste dal codice disciplinare del contratto collettivo.
Letta accanto alla sentenza sulla cassiera, la distinzione è netta: là una reazione a voce bassa a parole umilianti, qui un’aggressione partita per prima, urlata davanti ai colleghi e culminata in una minaccia.