A- A A+

Tribunale di Busto Arsizio

tag  News 

11/10/2026

sentenze di lavoro, ottobre 2026

Tribunale di Busto Arsizio – sentenze di lavoro, ottobre 2026

11 ott 2026 

Due sentenze della Sezione lavoro, riportate integralmente dal notiziario «Lavoro: giurisprudenza dei giudici della Lombardia» dell’Associazione Filippo Turati, ottobre 2026, a cura dell’avv. Biagio Cartillone. Gli estremi sono in testa a ciascun articolo.

Guardie giurate di Malpensa sotto la soglia di povertà: salario adeguato al Multiservizi e parcheggio restituito

Estremi: Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, sentenza n. 662/2026, pubblicazione 23 settembre 2026; giudice Emanuela Fedele. R.G. n. 667/2025.

Controllavano carte d’imbarco, passeggeri e bagagli ai varchi dell’aeroporto di Malpensa, quaranta ore alla settimana. La paga base del CCNL Vigilanza Privata ai livelli d’ingresso andava da 1.058 a poco più di 1.250 euro lordi al mese: netti, fra 740 e 836 euro, meno di 5 euro l’ora. Erano cifre inferiori alle soglie di povertà assoluta calcolate dall’ISTAT per una persona sola in un comune lombardo.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha dichiarato nulla, per il periodo esaminato, la clausola retributiva degli artt. 105 e 106 di quel contratto collettivo, perché contraria all’art. 36 della Costituzione. Un salario fissato da un CCNL firmato da sindacati rappresentativi gode di una presunzione di adeguatezza, che il giudice deve vagliare con particolare prudenza, ma non di un’immunità. Il confronto si fa sui soli minimi: straordinari, maggiorazioni e indennità legate alla gravosità del lavoro non contano, perché sono voci eventuali. E chi lavora a tempo pieno non ha modo di integrare il reddito altrove.

Per misurare la paga dovuta la giudice ha usato gli altri contratti collettivi applicati a mansioni di controllo e custodia, firmati in buona parte dalle stesse organizzazioni: il Multiservizi, il contratto dei proprietari di fabbricati, il Commercio, che pagavano dall’11 al 25% in più. La scelta è caduta sul II livello del Multiservizi, il parametro più vicino al contratto applicato tra quelli conformi alla Costituzione e con la declaratoria più affine. Non si tratta di cambiare contratto collettivo, ha precisato la giudice: l’altro CCNL serve soltanto come misura esterna. Le differenze riconosciute vanno da circa 2.300 a 3.700 euro a testa.

C’era poi una voce ricorrente nelle buste paga: «Parcheggio Malpensa», 54 euro al mese, poi 32,40. Il contratto con il gestore aeroportuale poneva a carico dell’impresa di vigilanza il costo dei parcheggi del personale, e nessun accordo autorizzava a trattenerlo dagli stipendi. Il parcheggio, inoltre, serviva a prendere servizio in tempo. Le somme trattenute vanno restituite, da 291,60 a 2.019,60 euro per lavoratore.

La sentenza riguarda periodi compresi fra il 2018 e il 2023 e richiama precedenti conformi dello stesso Tribunale e della Corte d’appello di Milano.

Operatore di rampa con limitazioni rifiuta di guidare la squadra «per il livello»: licenziamento legittimo

Estremi: Tribunale di Busto Arsizio, Sezione lavoro, sentenza n. 576/2026, pubblicazione 6 ottobre 2026 (decisione dell’8 luglio 2026); giudice Francesca La Russa. R.G. n. 907/2025.

Dal 2021 il medico competente lo aveva dichiarato idoneo con limitazioni: niente sollevamento manuale dei bagagli. Per un operatore di rampa di Malpensa, in servizio dal 2008, la questione era delicata, e i colleghi confermavano che, quando faceva il caposquadra su un volo con carico manuale, i bagagli li movimentavano altri. Fra ottobre e novembre 2024, per cinque giorni, ha rifiutato l’incarico di titolare del volo. È stato licenziato per giusta causa.

Il Tribunale di Busto Arsizio ha ritenuto il licenziamento legittimo, e la decisione si è giocata sulla ragione del rifiuto. Il lavoratore sosteneva di essere stato inserito nei fogli di missione come semplice operatore e di essere stato poi costretto a fare il caposquadra senza aiuto nei voli con carico manuale. Ma proprio i fogli che aveva prodotto lo indicavano come titolare del volo. La responsabile presente a uno degli episodi ha riferito che egli aveva rifiutato perché, a suo dire, «non aveva il livello», non per le limitazioni mediche; il compito di coordinamento non comportava movimentazione di carichi, e almeno uno dei voli era con carico automatizzato.

Pesavano poi quattro sanzioni conservative del 2023, mai impugnate, e una sospensione del 2024 contestata in una causa poi conciliata. In quella sede, ha osservato la giudice, il lavoratore avrebbe potuto impugnare anche le sanzioni precedenti. Nel giudizio sul licenziamento non le ha negate. La reiterazione dei rifiuti rendeva proporzionata la sanzione espulsiva.

Esclusa anche la ritorsione. La Cassazione richiede che il motivo illecito sia l’unico determinante e che la ragione dichiarata risulti insussistente; qui gli addebiti c’erano ed erano provati.

Per chi assiste un lavoratore con prescrizioni mediche le indicazioni sono due. Il rifiuto di una mansione va motivato con le limitazioni e circoscritto alle attività effettivamente vietate. E le sanzioni conservative vanno contestate quando arrivano, perché possono pesare su un licenziamento successivo.