09/02/2025
La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha respinto il ricorso presentato dall’azienda) contro un ex dirigente, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento dello stesso. La decisione ribadisce un principio chiave in materia di controlli difensivi sui lavoratori, stabilendo che l'uso di dati prelevati prima dell'insorgere di un fondato sospetto viola lo Statuto dei Lavoratori.
Il contenzioso nasce dal licenziamento, avvenuto il 23 febbraio 2017, di un vicedirettore generale di TIP, motivato dalla presunta violazione di condotte aziendali. Il datore di lavoro aveva basato la propria decisione su controlli informatici che avevano analizzato le e-mail del dirigente inviate nel gennaio 2017, ovvero prima dell'alert generato dal sistema l'8 febbraio dello stesso anno.
La Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 34092/2021), aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che la società aveva effettuato un controllo retroattivo su dati raccolti e conservati prima dell'emersione del sospetto di condotta illecita.
La Suprema Corte ha ribadito che il controllo sui lavoratori, anche tramite strumenti tecnologici, è legittimo solo se eseguito successivamente all'insorgere di un fondato sospetto e se volto alla tutela di beni aziendali o alla prevenzione di illeciti. Tuttavia, tali controlli non possono riguardare dati acquisiti in precedenza, poiché ciò costituirebbe una violazione delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4).
In particolare, la Cassazione ha evidenziato che:
Questa pronuncia è un severo richiamo dei principi che governano la materia dei controlli sui dipendenti. Il bilanciamento tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori è un tema centrale.
Il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità diventa essenziale per evitare il rischio di rovinosi contenziosi.
Milano gennaio 2025
Avv. Biagio Cartillone
Impugnazione del licenziamento del dirigente Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.
Dirigente e licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente
Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.
Licenziamento con comunicazione scritta e specifica
Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.