16/07/2025
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha dato torto a un’azienda che aveva licenziato un dirigente sulla base di controlli informatici effettuati “a ritroso” nel tempo. Confermata così la decisione della Corte d’Appello di Milano: quel licenziamento è illegittimo.
Il caso nasce nel 2017, quando un vicedirettore generale di TIP viene allontanato dall’azienda perché accusato di violare le regole interne. A sostegno del provvedimento, il datore di lavoro aveva portato e-mail inviate dal dirigente settimane prima dell’insorgere di un sospetto concreto, cioè prima che il sistema aziendale segnalasse un “alert” l’8 febbraio di quello stesso anno.
Per i giudici, questo è il punto decisivo: i controlli difensivi sui dipendenti, anche tramite strumenti tecnologici, sono legittimi solo se fatti dopo la comparsa di indizi seri di illecito e per proteggere il patrimonio o la sicurezza dell’impresa. Non si possono invece “spolverare archivi” e usare vecchi dati raccolti senza un motivo attuale.
La Cassazione ha ribadito che:
un controllo retroattivo viola lo Statuto dei Lavoratori;
un’informativa sulla privacy generica non basta a legittimarlo;
un licenziamento basato su un procedimento disciplinare viziato da prove illecite non può reggere.
La pronuncia diventa così un monito per le aziende: l’equilibrio tra esigenze di tutela e diritti dei lavoratori non è un dettaglio formale, ma una regola di sostanza. Chi non la rispetta rischia di trasformare un sospetto in un boomerang giudiziario, con contenziosi costosi e dannosi per l’immagine.
Impugnazione del licenziamento del dirigente Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.
Dirigente e licenziamento disciplinare.
Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente
Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.
Licenziamento con comunicazione scritta e specifica
Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato. Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.