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Agisce in conflitto di interessi col datore di datore, legittimo il licenziamento del dirigente

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01/05/2023

L’azienda contesta ad un suo dirigente una pluralità di condotte sleali e infedeli, per avere consentito la partecipazione della moglie nelle attività di società concorrenti approfittando del suo inserimento all'interno della organizzazione imprenditoriale con un ruolo elevato fiduciario, di direttore tecnico e responsabile della Regione Campania,  aggravata dall'occultamento alla proprietà ed al Consiglio di amministrazione della situazione di conflitto di interessi che coinvolgeva anche l'operato del precedente amministratore. Ugualmente infedele ed in contrasto con il dovere di diligenza è l'indebita percezione ad opera del dirigente di buoni pasto per cifre assai elevate prive di causale.

La Corte di Appello ha circoscritto l'esame degli addebiti agli episodi che hanno visto il dirigente direttamente coinvolto in interessi di altre società, tralasciando la parte di contestazione sui buoni pasto; ha ritenuto che i fatti esaminati, descritti nella lettera di contestazione, fossero provati nella loro oggettività e rivelassero un comportamento sleale, contrario al principio di fedeltà ed avessero gravità tale da ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario. Conseguentemente ha respinto il ricorso in Appello proposto contro la sentenza del Tribunale che gli aveva già dato torto.

Il dirigente ha proposto contro la sentenza ricorso per Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell'art. 18, comma 4, St. Lav., per avere la Corte di Appello escluso la riconducibilità dell'addebito alla previsione del c.c.n.l. applicato dalla società, che punisce con la sola sanzione conservativa la condotta di chi "esegua con negligenza grave il lavoro affidatogli; ometta parzialmente di eseguire il servizio assegnato; non avverta subito i superiori di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio" e per non avere considerato sproporzionato il licenziamento in ragione della mancata prova di una serie di condotte contestate.

La Cassazione ha respinto le critiche perché, a suo giudizio, “ la Corte d'Appello si è attenuta ai canoni giurisprudenziali attraverso cui sono state definite le nozioni legali di giusta causa e di proporzionalità della misura espulsiva ed ha motivatamente valutato la gravità dell'infrazione e la sua idoneità a ledere irrimediabilmente il vincolo fiduciario; ha preso in esame la fattispecie disciplinare punita dal contratto collettivo con sanzione conservativa e incentrata sulla esecuzione "con negligenza grave del lavoro" e sulla mancata segnalazione ai superiori "di eventuali irregolarità nell'adempimento del servizio" ed ha motivatamente escluso la riconducibilità a tale previsione della condotta del D., concretatasi in plurimi atti gravemente sleali, in radicale conflitto di interessi con la società datoriale.” Cass. civ, sez. lav., ord., 16 marzo 2023, n. 7712.

La Cassazione ha così definitivamente respinto il ricorso del dirigente aggiungendo che “Parte ricorrente non sottopone a questa Corte errori di diritto imputabili ai giudici di merito nell'applicazione dei paradigmi normativi di giusta causa e di proporzionalità del licenziamento, ma pretende soltanto una diversa valutazione dei dati probatori raccolti al fine di ottenere un esito diverso della lite, così collocandosi al di fuori della cornice del vizio di cui all'art. 360 c.p.c., n. 3.”

In conseguenza del rigetto, il dirigente infedele è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali a favore dell’azienda con l’obbligo di versare all’erario il doppio importo per il contributo di iscrizione a ruolo della causa.

Biagio Cartillone

 

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.