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Niente indennità sostitutiva del preavviso al dirigente del settore industria che si dimette

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01/11/2021

il datore di lavoro l’aveva esonerato dalla prestazione lavorativa nel periodo del preavviso

Un dirigente presenta le sue dimissioni concedendo il preavviso previsto dal contratto collettivo dei dirigenti delle aziende industriali. La datrice di lavoro, ricevuta la comunicazione delle dimissioni, a sua volta, ha comunicato al dirigente la cessazione immediata del rapporto di lavoro non avendo interesse alla prestazione lavorativa fino alla scadenza del termine finale del preavviso. Il dirigente ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale e dalla Corte di Appello di Torino il pagamento dell’indennità sostitutiva del preavviso che ha assunto essere a lui dovuta per legge e per contratto.

La datrice di lavoro ha proposto ricorso in Cassazione assumendo l’erroneità della decisione e il suo diritto alla cessazione immediata del rapporto di lavoro senza nulla dover corrispondere al lavoratore dimissionario. A sostegno di questa sua tesi giuridica ha invocato la previsione dell’articolo 2118 del codice civile che, a suo dire, legittima il soggetto passivo che riceve la comunicazione del recesso, alla cessazione immediata del rapporto di lavoro senza l’obbligo di corrispondere l’indennità sostitutiva. Chi recede dal contratto non ha il diritto all’indennità sostitutiva del preavviso se l’altra parte non ha interesse alla prestazione lavorativa in quel lasso di temporale.

Con questo suo ricorso in Cassazione, l’azienda ha lamentato “l’errore del giudice per avere omesso di rilevare l'assenza nel contratto collettivo di una previsione destinata a disciplinare gli effetti della rinunzia al preavviso del soggetto datore di lavoro in deroga alla disciplina codicistica”. Il datore di lavoro che riceve la comunicazione delle dimissioni con il preavviso lavorato può liberamente rinunciare alla prestazione lavorativa, senza aver obbligo di erogare la relativa indennità sostitutiva. Nel suo ricorso l’azienda ha evidenziato che nel caso specifico “la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso ben lungi dall'assolvere alla funzione di ristoro alla quale essa è deputata aveva avuto l'effetto di duplicare ingiustificatamente le entrate economiche del dirigente il quale, grazie alla rinunzia al preavviso della società, aveva potuto immediatamente iniziare a prestare la propria attività in favore di una società concorrente”.

La Cassazione è stata chiamata così a decidere sulla corretta interpretazione da dare all’articolo 2018 del Codice civile e alle previsioni del contratto collettivo dei dirigenti del settore industria. La norma del Codice civile testualmente prevede: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità. In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un’indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso”.

Il contratto collettivo dei dirigenti del settore industria prevede:

"1. Salvo il disposto dell'art. 2119 del c.c., il contratto a tempo indeterminato non potrà essere risolto dal datore di lavoro senza preavviso i cui termini sono stabiliti come segue: … (omissis)

3. Il dirigente dimissionario deve dare al datore di lavoro un preavviso i cui termini saranno pari ad 1/3 di quelli sopra indicati.

4. In caso di inosservanza dei termini suddetti è dovuta dalla parte inadempiente all'altra parte, per il periodo di mancato preavviso, una indennità pari alla retribuzione che il dirigente avrebbe percepito durante il periodo di mancato preavviso.

5. È in facoltà del dirigente che riceve la disdetta di troncare il rapporto, sia all'inizio, sia durante il preavviso, senza che da ciò gli derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto."

La Cassazione, interpretando la norma del codice e quella del contratto collettivo, ha accolto l’impugnazione della datrice di lavoro, che sosteneva l’insistenza del diritto del dirigente dimissionario a percepire l’indennità sostituiva del preavviso, con la motivazione che riportiamo di seguito:

“…alla stregua di una interpretazione letterale e logico-sistematica dell'art. 2118 c.c., nel contratto di lavoro a tempo indeterminato il preavviso non ha efficacia reale (implicante, in mancanza di accordo tra le parti circa la cessazione immediata del rapporto, il diritto alla prosecuzione del rapporto stesso e di tutte le connesse obbligazioni fino alla scadenza del termine), ma ha efficacia obbligatoria, con la conseguenza che nel caso in cui una delle parti eserciti la facoltà di recedere con effetto immediato, il rapporto si risolve altrettanto immediatamente, con l'unico obbligo della parte recedente di corrispondere l'indennità sostitutiva e senza che da tale momento possano avere influenza eventuali avvenimenti sopravvenuti, a meno che la parte recedente, nell'esercizio di un suo diritto potestativo, acconsenta, avendone interesse, alla continuazione del rapporto lavorativo, protraendone l'efficacia sino al termine del periodo di preavviso; dalla natura obbligatoria dell'istituto in esame discende che la parte non recedente, che abbia - come nel caso di specie - rinunziato al preavviso, nulla deve alla controparte, la quale non può vantare alcun diritto alla prosecuzione del rapporto di lavoro fino a termine del preavviso; alcun interesse giuridicamente qualificato è, infatti, configurabile in favore della parte recedente; la libera rinunziabilità del preavviso esclude che ad essa possano connettersi a carico della parte rinunziante effetti obbligatori in contrasto con le fonti dell'obbligazioni indicate nell'art. 1173 c.c.

La corte di Cassazione rilevando che la sua decisione rappresentava una “novità” ha ritenuto di dover compensare tra le parti le spese di lite dell’intero giudizio.

La pronuncia della Cassazione vale per il dirigente dimissionario del settore industria.

Vi sono altri contratti che disciplinano in modo ben diverso la materia delle dimissioni e del preavviso ad iniziativa del dirigente.

 

 

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.