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La sezione lavoro del Tribunale di Roma si divide sul blocco del licenziamento del dirigente nel periodo della pandemia

Nel mese di febbraio 2021 ha ordinato la reintegrazione nel posto di lavoro del dirigente, nel mese di aprile ha respinto la medesima domanda di altro dirigente

Il Tribunale di Roma, con ordinanza del 26 febbraio 2021, ha dichiarato che il dirigente, al pari di tutti gli altri dipendenti, non è licenziabile nel periodo dell’emergenza Covid. Lo stesso Tribunale, ma diverso giudice, con sentenza del 19 aprile 2021 n. 3605, ha dichiarato, invece, che il licenziamento del dirigente per giustificato motivo oggettivo anche nel periodo del Covid è pienamente legittimo. Come si può ben vedere siamo in presenza di opposte e confliggenti sentenze dello stesso Tribunale sullo stesso tema, nel volgere di qualche mese.

Il fatto della controversia è così sintetizzabile: una società con lettera datata 29 aprile 2020, consegnata a mani il successivo 6 maggio 2020, ha intimato il licenziamento ad un suo dirigente a causa del “periodo di grandissima sofferenza economica e finanziaria, acuita dalle drammatiche conseguenze della pandemia Covide-19”. Questa sofferenza ha indotto l’azienda ad avviare un processo di riorganizzazione nell’ottica del contenimento dei costi e di una più utile gestione dell’impresa. In questa riorganizzazione aziendale è stata decisa la soppressione della posizione del dirigente con la redistribuzione delle sue attività tra gli altri responsabili aziendali.

Il dirigente ha impugnato il licenziamento deducendo come primo motivo di nullità il blocco dei licenziamenti previsto dall’articolo 46 del decreto-legge “Cura Italia” numero 18/2020, prorogato più volte, che interesserebbe oltre gli operai, gli impiegati e i quadri anche i dirigenti.

Il Tribunale di Roma, con questa nuova e ultima sentenza, che commentiamo, ha sostenuto che questo divieto non riguarda anche il licenziamento del dirigente. “Il dato letterale della disposizione, in uno con la filosofia che la sorregge, non consente di ritenere che la figura del dirigente possa essere ricompresa nel blocco.”

Per questa sentenza del Tribunale di Roma, il decreto “Cura Italia” ha stabilito che il datore di lavoro “indipendentemente dal numero dei dipendenti, non possa recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’articolo 3 della legge numero 604/66, disposizione quest’ultima che pacificamente non si applica ai dirigenti sia per espressa previsione normativa sia per consolidato principio giurisprudenziale.” L’esclusione del dirigente dal blocco del licenziamento durante la pandemia “è coerente con lo spirito che sorregge l’eccezionale ed emergenziale previsione del blocco dei licenziamenti durante la pandemia. Il blocco infatti è stato accompagnato da una pressoché generalizzata possibilità per l’azienda, anche quelle piccole, di ricorrere agli ammortizzatori sociali, con la conseguenza che la cassa integrazione, estesa come detto a tutte le aziende, ha consentito a queste ultime di tamponare le perdite (attraverso una riduzione del costo del lavoro), permettendo la tutela occupazionale dei lavoratori, anche a fronte del blocco dei licenziamenti”.

Per il Tribunale di Roma vi è un evidente e chiara simmetria tra blocco dei licenziamenti e intervento degli ammortizzatori sociali. Il legislatore con il divieto ha voluto delineare un sistema “sorretto dal binomio divieto di licenziamento/costo del lavoro a carico della collettività”. Ma questo binomio per i dirigenti non è attuabile stante l’impedimento per il dirigente in pendenza del rapporto di lavoro, di poter accedere agli ammortizzatori sociali. Il costo   del dirigente se così non fosse rimarrebbe esclusivamente a carico dell’impresa. Se vi fosse il divieto del licenziamento del dirigente, per il Tribunale, si “potrebbe determinare un profilo di incoerenza costituzionale della legge tra estensione del blocco ai dirigenti e principio di libertà economica”.

Le opposte pronunce del Tribunale di Roma si giustificano, al solito, per la non chiarezza del testo della legge che lascia spazio ad opposte e inconciliabili interpretazioni.

Escludere il dirigente, particolarmente quello non apicale, dalla tutela del blocco appare incoerente con il fine che il legislatore ha voluto perseguire in un momento tanto drammatico perché vive del solo proprio lavoro. Il dirigente non licenziabile, e non in cassa integrazione, in attesa che lo stato di emergenza sanitaria fosse superato, poteva ben essere posto in ferie, oppure sospeso momentaneamente dal lavoro senza diritto alla retribuzione, in tutto o in parte, in attesa dei tempi migliori.

La pandemia non è destinata a durare con la stessa violenza e in modo tale da impedire in assoluto la ripresa delle attività imprenditoriali.

 

Impugnazione del licenziamento del dirigente   Il dirigente che contesta il suo licenziamento perché lo ritiene privo di giusta causa o di giustificato motivo, può impugnarlo con qualsiasi atto scritto, giudiziale oppure stragiudiziale. Il Licenziamento deve essere impugnato entro 60 giorni dalla sua comunicazione. Nel successiva termine di 180 giorni il dirigente deve depositare perentoriamente il ricorso avanti il tribunale del lavoro, a pena di decadenza. In alternativa al ricorso davanti il tribunale, il dirigente può far ricorso al collegio arbitrale previsto dal contratto collettivo. Se il datore di lavoro rifiuta l'arbitrato, il dirigente deve depositare il ricorso davanti il tribunale entro 60 giorni dal rifiuto dal mancato accordo sull'arbitrato.

Dirigente e licenziamento disciplinare.

Il licenziamento disciplinare del dirigente, al pari di tutti gli altri lavoratori subordinati che dirigenti non sono, è sottoposto alle garanzie dell'articolo 7 dello statuto dei lavoratori. Il licenziamento disciplinare senza questa procedura deve ritenersi ingiustificato. Tutti i dirigenti hanno diritto a questa garanzia, a prescindere dal ruolo ricoperto in azienda. Il datore di lavoro deve preventivamente contestare al  dirigente, in modo specifico, il fatto di rilevanza disciplinare.

Proprietà dell'azienda e dimissioni del dirigente

Il dirigente, nel caso in cui vi sia un trasferimento della proprietà dell'azienda oppure uno scorporo, una fusione o una concentrazione societaria ha la facoltà di recedere dal rapporto di lavoro. Questo diritto di presentazione delle dimissioni sussiste anche nel caso in cui vi sia un mutamento dell'assetto azionario della società datrice di lavoro. Questa norma del tutto speciale, che non si applica alla generalità dei lavoratori subordinati, é prevista solo per il dirigente in considerazione del particolare vincolo fiduciario che lo lega all'impresa.

Licenziamento con comunicazione scritta e specifica

Il datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, deve comunicare per iscritto il licenziamento. La comunicazione del licenziamento deve contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato.  Il licenziamento intimato senza l'osservanza della forma scritta e dei motivi indicati in modo specifico è inefficace. Queste disposizioni  si applicano anche ai dirigenti. Legge 604/1966.