27/12/2019
Un lavoratore presta la sua attività lavorativa in un appalto di servizi alle dipendenze di una cooperativa che aveva avuto l'appalto da una terza società. Non avendo avuto la corresponsione del trattamento di fine rapporto dalla cooperativa alle dipendenze della quale ha prestato la sua attività lavorativa, ha chiamato avanti il Tribunale di Roma per chiederne il pagamento alla società appaltante. La domanda è stata accolta. La Corte di Appello di Roma, confermando la sentenza del Tribunale, ha affermato che il trattamento di fine rapporto è qualificabile come retribuzione differita e fa parte a pieno titolo della più generale nozione di trattamenti retributivi dovendolo ritenersi oggetto della garanzia in sede di obbligazione solidale della committente per la quota maturata nel periodo di lavoro in appalto. La società appaltante ha sostenuto nella causa che la responsabilità solidale del committente per le quote del trattamento di fine rapporto fosse da escludersi perché la norma limitava questo obbligazione solo alla "retribuzione corrente". La medesima tesi giuridica è stata sostenuta avanti la Cassazione.
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della società committente perché "il t.f.r. deve essere compreso tra i "trattamenti retributivi" previsti dall'art. 29 d. Igs. 276/2003, stante la natura di retribuzione differita dell'istituto: ne consegue che in relazione ai periodi di esecuzione dell'appalto le quote di T.f.r. devono essere incluse nei trattamenti retributivi del cui pagamento il committente è solidalmente responsabile ai sensi dell'art. 29 d.lgs. 276/2003 e tale affermazione ha trovato conferma sul piano del diritto positivo per effetto delle modifiche poi apportate dall'art. 21, primo comma d.l. 5/2012, conv. con mod. dalla L. 35/2012." Ordinanza Cassazione numero 34.461 resa pubblica il 24 dicembre 2019.
Secondo questa pronuncia della Cassazione, l'obbligo solidale della committente anche per il TFR sussiste fin dall'entrata in vigore della legge del 2003.
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).