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assemblea e diritto di convocazione

Sul diritto di assemblea nei luoghi di lavoro segnaliamo questa sentenza della Corte di Cassazione.

“Nella sentenza citata è sottolineato che dall'art. 20 dello statuto dei lavoratori e dai principi in materia di rappresentatività sindacale deve escludersi che l'assemblea non potrebbe mai essere indetta dal singolo rappresentante sindacale unitario in quanto opera il diverso principio di diritto secondo cui l'autonomia contrattuale collettiva può prevedere organismi di rappresentatività sindacale in azienda (quali nella specie le rsu di cui all'accordo interconfederale del 1993) diversi rispetto alle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 19 dello statuto dei lavoratori e alle prime può assegnare prerogative sindacali - quali il diritto di indire l'assembleasindacale - non necessariamente identiche a quelle delle r.s.a., con il limite, previsto dall'art. 17 dello statuto dei lavoratori, del divieto di riconoscere ad un sindacato un'ingiustificata posizione differenziata che lo collochi quale interlocutore privilegiato del datore di lavoro. ( nello stesso senso della pronuncia citata cfr anche Cass. n 1307/2006).

Dall'altro lato, nella sentenza citata si è ritenuto corretta l'interpretazione degli artt. 4 e 5 dell'accordo interconfederale in base ai quali le prerogative sindacali delle r.s.a., sia quelle riferibili alle r.s.a., sia quelle attribuite ai dirigenti, sono pattiziamente riconosciute alle r.s.u. e tra queste prerogative deve ritenersi compreso anche il diritto di indire assembleasindacale.

Tale conclusione trova conforto nel dato letterale e nell'ampia formulazione della norma contrattuale che non contiene alcun elemento testuale che faccia ritenere che il riconoscimento delle prerogative sindacali sia limitato solo a quelle attribuite ai dirigenti delle r.s.a. (quali quelle di cui agli artt. 22, 23 e 24 stat. Lav.) e non si estenda anche a quelle riconosciute alle r.s.a. come organismi rappresentativi (quale il diritto di indire assemblea ex art. 20 stat.lav.).

Si è ulteriormente rilevato, a conforto della tesi accolta, che se la prerogativa prevista dall'art. 20 Stat. lav. in favore delle r.s.a. non richiedeva che l'indizione dell'assemblea fosse necessariamente congiunta, potendo le riunioni sindacali essere convocate "singolarmente o congiuntamente", la speculare prerogativa pattizia prevista dall'art. 4 cit., che reca il riconoscimento del diritto di indire "singolarmente o congiuntamente" l'assemblea dei lavoratori, ripete null'altro che questa duplice modalità di convocazione escludendo che questa (la convocazione) possa essere solo ed unicamente congiunta, ossia riferita all'intera rappresentanza sindacale unitaria." (nello stesso senso v. anche la recente Cass. n 15437/2014).

La sentenza impugnata si è attenuta a tali principi con la conseguenza che essa non è censurabile e le sue conclusioni devono essere confermate con conseguente rigetto del ricorso principale restando assorbito quello incidentale condizionato. Con quest'ultimo la contro ricorrente ha richiamato l'art. 8 del CCNL per i dipendenti da imprese di telecomunicazioni secondo cui il diritto di indire assemblea è espressamente riconosciuto ai singoli componenti delle r.s.u..”

Sentenza della corte di cassazione, sezione lavoro, numero 17.458 del 31 luglio 2014

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