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Se il contratto di appalto è fittizio, vi è somministrazione illecita di manodopera.

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03/10/2025

Per il Tribunale di Bergamo si ha un fittizio contratto di appalto (cd. “appalto di manodopera”), che maschera un’interposizione illecita di manodopera, quando lo pseudo-appaltatore si limita a mettere a disposizione dello pseudo-committente le mere prestazioni lavorative dei propri dipendenti, i quali finiscono per essere alle dipendenze effettive di quest’ultimo, che detta loro le direttive sul lavoro esercitando i tipici poteri datoriali, in mancanza, da parte del presunto appaltatore, di un’autonoma organizzazione funzionale e gestionale e dell’assunzione del rischio d’impresa. Nulla vieta che oggetto dell’appalto lecito sia un’attività o un servizio realizzato prevalentemente, o anche esclusivamente, mediante prestazioni lavorative con scarsi o nulli mezzi materiali. In questi casi, il discrimine tra appalto lecito e interposizione irregolare è dato dal fatto che le prestazioni lavorative non siano meramente fornite all’appaltante dall’appaltatore, ma da questi gestite e organizzate, con assunzione del rischio d’impresa e con un apporto professionale specifico che aggiunga un quid pluris al valore intrinseco delle prestazioni.

Sentenza Tribunale di Bergamo n. 1262 del 28 novembre 2024, giudice dott.ssa Giulia Bertolino.

Codice avvocati, dovere di segretezza e riservatezza.

06/05/2018 DAL CODICE DEONTOLOGICO FORENSE L’avvocato esercita la propria attività in piena libertà, autonomia ed indipendenza, per tutelare i diritti e gli interessi della persona, assicurando la conoscenza delle leggi e contribuendo in tal modo all’attuazione dell’ordinamento per i fini della giustizia.  Art. 7 – Dovere di fedeltà.... [Leggi tutto]