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Illegittimo il licenziamento basato su controlli retroattivi sui dipendenti

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09/02/2025

La Corte Suprema di Cassazione, con l'ordinanza n. 807 del 13 gennaio 2025, ha respinto il ricorso presentato dall’azienda) contro un ex dirigente, confermando la decisione della Corte d'Appello di Milano che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento dello stesso. La decisione ribadisce un principio chiave in materia di controlli difensivi sui lavoratori, stabilendo che l'uso di dati prelevati prima dell'insorgere di un fondato sospetto viola lo Statuto dei Lavoratori.

Il contenzioso nasce dal licenziamento, avvenuto il 23 febbraio 2017, di un vicedirettore generale di TIP, motivato dalla presunta violazione di condotte aziendali. Il datore di lavoro aveva basato la propria decisione su controlli informatici che avevano analizzato le e-mail del dirigente inviate nel gennaio 2017, ovvero prima dell'alert generato dal sistema l'8 febbraio dello stesso anno.

La Corte d'Appello di Milano, in sede di rinvio dopo una precedente pronuncia della Cassazione (sentenza n. 34092/2021), aveva confermato l'illegittimità del licenziamento, evidenziando che la società aveva effettuato un controllo retroattivo su dati raccolti e conservati prima dell'emersione del sospetto di condotta illecita.

La Suprema Corte ha ribadito che il controllo sui lavoratori, anche tramite strumenti tecnologici, è legittimo solo se eseguito successivamente all'insorgere di un fondato sospetto e se volto alla tutela di beni aziendali o alla prevenzione di illeciti. Tuttavia, tali controlli non possono riguardare dati acquisiti in precedenza, poiché ciò costituirebbe una violazione delle tutele previste dallo Statuto dei Lavoratori (art. 4).

In particolare, la Cassazione ha evidenziato che:

  • La società aveva utilizzato dati raccolti prima dell'alert dell'8 febbraio 2017, contravvenendo al principio di controllo ex post.
  • L'informativa sulla privacy fornita al dipendente non era sufficiente a legittimare il controllo, poiché i dati erano stati acquisiti in modo non conforme alla normativa vigente.
  • Il licenziamento fondato su un procedimento disciplinare viziato da un controllo illegittimo non può essere considerato valido.

Questa pronuncia è un severo richiamo dei principi che governano la materia dei controlli  sui dipendenti. Il bilanciamento tra esigenze aziendali e diritti dei lavoratori è un tema centrale.

Il rispetto dei principi di legalità e proporzionalità diventa essenziale per evitare il rischio di  rovinosi contenziosi.

Milano gennaio 2025

Avv. Biagio Cartillone

 

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.