A- A A+

L'inettitudine assoluta e permanente giustifica la destituzione dell'insegnante di storia e filosofia

tag  News 

08/09/2023

Il Ministero dell'istruzione ha destituito una docente di ruolo di storia e filosofia per l'assoluta e permanente inettitudine alla docenza, per una pluralità di fatti acquisiti a seguito di una visita ispettiva che aveva raccolto le dichiarazioni di alunni e professori e raccolto una pluralità di documenti dai quali non si desumeva una semplice disorganizzazione e faciloneria della docente ma un'assoluta incapacità didattica.

Questa incapacità, per il Ministero, era desumibile dalle seguenti circostanze in fatto:

"a) disattenzione dell'insegnante verso gli alunni durante le loro interrogazioni (uso continuo di cellulare con messaggistica; foto al libro di testo per la preparazione della verifica scritta in un'altra classe, contemporaneo colloquio con altro studente diverso dall'interrogato che stava rispondendo); b) assegnazione di voti in modo casuale ed improvvisato; c) scarsa attenzione ed improvvisazione durante le lezioni; d) scarsa cura nelle lezioni (non aveva il libro di testo che prendeva in prestito temporaneo dagli alunni); e) gravi imprecisioni nel redigere i programmi finali delle classi quarte (programma e numero di ore diversi da quelli dedicati effettivamente alle spiegazioni, ad es. argomento su Hegel in realtà mai trattato in classe)."

L'insegnante non utilizzava libri di testo, interrogava con disattenzione ed assegnava i voti a casaccio; il tutto con lezioni improvvisate.

In aggiunta a ciò, l'insegnante, rientrata a scuola dopo un periodo di assenza, non aveva mai preso visione dell'attività svolta dal supplente che l'aveva sostituita, violando così il principio della continuità didattica insito in qualsiasi programma scolastico.

Il periodo di insegnamento della docente oggetto dell'indagine ministeriale si riferiva a soli 4 mesi del 2015 e ad un mese del 2016. Nonostante il breve arco temporale della condotta esaminata, la Corte di Appello ha ritenuto che i fatti emersi fossero tali da giustificare il provvedimento di esonero dall'insegnamento.

Il provvedimento di destituzione è stato impugnato avanti il tribunale di Venezia, che accoglieva la domanda dell'insegnante e ne disponeva la reintegrazione nel posto di lavoro con il pagamento a carico del Ministero di tutte le retribuzioni maturate dalla data della destituzione.

La Corte di Appello di Venezia, però, su impugnazione del Ministero, ha riformato totalmente la sentenza ritenendo la destituzione dall'incarico di insegnante pienamente fondata.

La Corte di Appello, contrariamente alla sentenza del tribunale, ha valorizzato i fatti così come riportati nel verbale dell'ispettore ministeriale che costituiva piena prova della condotta e dei comportamenti non consoni alla funzione tenuti dall'insegnante.

La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza della Corte di Appello affermando i seguenti principi:

1. "L'incapacità didattica, che rende il docente non idoneo alla funzione, consiste nell'inettitudine assoluta e permanente a svolgere le mansioni inerenti all'insegnamento, inettitudine che deriva da deficienze obiettive, comportamentali, intellettive e culturali, che hanno come conseguenza prestazioni insoddisfacenti. Lo scarso rendimento, invece, si configura qualora quello stesso effetto venga prodotto non da un’oggettiva assenza di capacità, bensì da insufficiente impegno o dalla violazione dei doveri di ufficio". Nel caso in esame vi è una vera e propria incapacità all'insegnamento e non un semplice inadempimento agli obblighi contrattuali connessi alla funzione di insegnante.

2. La perdita dell'attitudine all'esercizio della funzione si è manifestata nel corso del rapporto di lavoro e a nulla rileva che l'insegnante abbia superato il periodo di prova, ben potendo l'incapacità didattica sopravvenire nel corso degli anni successivi. Tutto questo, a maggior ragione se si considera che nei 24 anni di servizio dell'interessata, ben 10 anni sono stati esercitati in attività diverse dall'insegnamento e nei rimanenti 14 anni i periodi frammentari di insegnamento sono risultati pari a circa 4 anni, essendo stati numerosi i periodi di di assenza per malattia e altre vicende contrattuali che hanno comportato la non prestazione dell'attività di insegnamento.

3. Nell'adozione del provvedimento di destituzione non vi è stata lesione del principio costituzionale della libertà di insegnamento, essendo stata accertata a carico dell'insegnante la "carente metodologia di lavoro", il "mancato possesso dei libri di testo", il "disinteresse per gli strumenti didattici", l'"introduzione di una lezione dialogata", l'"assenza di un esame del programma svolto dalla supplente e dal quale riprendere la continuità didattica". La Cassazione si è sentita in dovere di ricordare che la " libertà d'insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento, cioè dell'alunno".

"La libertà d'insegnamento in ambito scolastico, quindi, è intesa come "autonomia didattica" diretta e funzionale a una "piena formazione della personalità degli alunni", titolari di un vero e proprio "diritto allo studio". Non è, dunque, libertà fine a se stessa, ma il suo esercizio, attraverso l'autonomia didattica del singolo insegnante, costituisce il modo per garantire il diritto allo studio di ogni alunno e, in ultima analisi, "la piena formazione della personalità" dei discenti. Ed allora, il concetto di "libertà didattica" comprende, certo, un'autonomia nella scelta di metodi appropriati d'insegnamento, ma questo non significa che l'insegnante possa non attuare alcun metodo o che possa non organizzare e non strutturare le lezioni. Una libertà così intesa equivarrebbe a una "libertà di non insegnare" incompatibile con la professione di docente. Né dietro lo schermo della libertà didattica possono nascondersi sciatterie, anziché idee degli insegnanti o una certa anarchia piuttosto che progettualità condivisa e partecipata." Cassazione civile sezione lavoro sentenza n. 17.897 del 22 giugno 2023.

La destituzione della docente di storia e filosofia con la sentenza della Cassazione è così divenuta definitiva. Per la cassazione la prova non finisce mai: l’attitudine all’insegnamento non si accerta in modo esclusivo nei primi mesi dell’assunzione, potendo questa attitudine essere oggetto di verifica del datore di lavoro anche dopo anni dall’assunzione e dall’originario superamento del periodo di prova.

Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi

Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).

 La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.

 L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003). 

ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore  possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.

ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.

ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.

In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.

 

Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre  ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.