06/07/2023
Il lavoratore è risultato assente dal servizio dal 25/11/2020, poiché ristretto in carcere dal 24/11/2020 in esecuzione di una sentenza definitiva per reati non commessi nell'esercizio delle sue funzioni. È stato posto in isolamento per quattordici giorni per il contenimento della diffusione del contagio da Covid-19, senza avere la possibilità di avere contatti con l’esterno.
L’azienda, non avendo ricevuto dal lavoratore alcuna comunicazione circa la sua assenza e i relativi motivi, dopo avergli contestato il fatto, lo ha licenziato per giusta causa. Il lavoratore ha impugnato il licenziamento, ma la Corte d’Appello ha ritenuto fondato il licenziamento per giusta causa, poiché il datore di lavoro è venuto a conoscenza dell’incarcerazione solo il 20/01/2021, allorché il direttore amministrativo della struttura ha comunicato all’ufficio l’assenza del dipendente, avendo appreso informalmente del suo arresto dalla moglie del lavoratore. Il lavoratore che abbia necessità di assentarsi dal lavoro, per contratto collettivo e per regolamento interno, è tenuto a comunicare al datore i motivi dell’assenza con qualsiasi modalità, purché essa sia tempestiva, efficace ed esaustiva, ossia completa dei motivi e della durata dell’assenza, anche per consentire al datore di organizzare il servizio in mancanza del lavoratore assente.
Il licenziamento è stato intimato per l’assenza protrattasi per un periodo superiore a tre giorni (alla data della contestazione di addebito erano già decorsi due mesi). L’azienda è rimasta priva di ogni informazione sul motivo dell’assenza per oltre due mesi, venendo a conoscenza della detenzione solo a seguito di un colloquio avvenuto con i difensori del dipendente.
La Corte d’Appello, a sostegno della legittimità del licenziamento, ha affermato che “sebbene la detenzione in carcere possa rappresentare un motivo astrattamente idoneo a giustificare l’assenza, il lavoratore, per rispettare gli obblighi di correttezza e buona fede, avrebbe dovuto provvedere a una tempestiva comunicazione, onde porre l’azienda in condizione di riorganizzare il servizio. In questo senso, risultava irrilevante il fatto che il direttore amministrativo avesse appreso informalmente dalla moglie del lavoratore che costui era agli arresti, perché l’informazione era incompleta e non idonea a consentire all’azienda di assumere i provvedimenti necessari alla sostituzione del dipendente, in difetto di informazioni sulla ragione dell’arresto, il carattere o meno temporaneo della misura, la durata, insomma le notizie minime utili per assumere le conseguenti determinazioni.
In sintesi, una comunicazione priva dei requisiti minimi per poter svolgere la sua funzione, in quanto resa verbalmente, in modo assolutamente incompleto, non era idonea a giustificare un’assenza protrattasi per lungo tempo senza alcuna notizia ufficiale, considerato, peraltro, che, trascorsi i quattordici giorni di isolamento sanitario, il lavoratore avrebbe ben potuto disporre per suo conto una comunicazione scritta esaustiva dei motivi dell’assenza e della durata, e ciò già a dicembre 2020, mentre egli si era completamente disinteressato di aver abbandonato il posto di lavoro e di aver lasciato il datore privo di notizie in merito alla sua assenza, peraltro destinata a durare a lungo (condanna a sei anni e nove mesi di reclusione).” (Corte d’Appello di Lecce, sentenza n. 172 del 2022).
Per la Corte d’Appello, il lavoratore doveva comunicare la sua assenza dal servizio in modo tempestivo, efficace e completo, indicando i motivi dell’assenza e la sua durata presumibile, affinché la comunicazione fosse funzionale a consentire al datore di lavoro di approntare la sostituzione e, comunque, di riorganizzare il servizio in sua mancanza. Non è stata ritenuta sufficiente una comunicazione informale da parte della moglie, trattandosi di informazione incompleta e inidonea a consentire al datore di lavoro le valutazioni di competenza, in difetto della ragione dell’arresto, della natura (cautelare o definitiva), della durata (breve o lunga).
La Corte di Cassazione ha condiviso integralmente la motivazione della Corte d’Appello, rigettando il ricorso.
Cassazione civile, sez. lav., 16/05/2023, n. 13383.
Comunicazione della cessazione del rapporto di lavoro agli enti amministrativi
Entro 5 giorni dalla data risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro è tenuto ad informare il Centro per l’impiego competente della cessazione del rapporto di lavoro (art. 21, comma 1, Legge n. 264/1949).
La comunicazione di cessazione deve essere eseguita anche in presenza di un rapporto di lavoro a termine, allorché avvenga in data antecedente alla data di fine rapporto comunicata al momento della sua instaurazione, proroga o trasformazione. Va comunicata inoltre anche la risoluzione posticipata nel caso del contratto a tempo determinato che si prolunghi per prosecuzione di fatto.
L’omessa comunicazione è punita con una sanzione amministrativa da € 100 a € 500, per ciascun lavoratore interessato (art. 19, comma 3, D.lgs.276/2003).
ARTICOLO 2119 codice civile. Recesso per giusta causa. Il datore di lavoro o il lavoratore possono recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l'indennità sostituiva del preavviso.
ART. 18 dello statuto dei lavoratori. Tutela del lavoratore in caso di licenziamento disciplinare illegittimo. Il giudice, nelle ipotesi in cui accerta che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero perche' il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennita' risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, Il datore di lavoro e' condannato, altresi', al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
ARTICOLO 2118 codice civile. Recesso dal contratto a tempo indeterminato. Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto di lavoro a tempo indeterminato, dando il preavviso nel termine e nei modi stabiliti, dagli usi o secondo equità.
In mancanza di preavviso, il recedente è tenuto verso l'altra parte a un'indennità equivalente all'importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Art. 18 dello statuto dei lavoratori : licenziamento illegittimo ma con il solo diritto ad una indennità risarcitoria, senza reintegrazione nel posto di lavoro. Il giudice, nelle altre ipotesi (il fatto sussiste ed è stato commesso dal lavoratore) ma in cui accerta che non ricorrono comunque gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiara risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento e condanna il datore di lavoro al pagamento di un'indennita' risarcitoria onnicomprensiva determinata tra un minimo di dodici e un massimo di ventiquattro mensilita' dell'ultima retribuzione globale di fatto, in relazione all'anzianita' del lavoratore e tenuto conto del numero dei dipendenti occupati, delle dimensioni dell'attivita' economica, del comportamento e delle condizioni delle parti, con onere di specifica motivazione a tale riguardo.