02/04/2021
Alcuni lavoratori di una cooperativa del settore logistica hanno promosso la causa sia contro la loro datrice di lavoro che le due società committenti della filiera dell’appalto chiedendo il pagamento delle ore di lavoro che non risultavano essere state retribuite, per atto unilaterale della cooperativa, che aveva ridotto la quantità delle ore di lavoro rispetto al tempo pieno della loro assunzione. Il tribunale di Milano ha accolto la domanda dei lavoratori contro la cooperativa sostenendo che le eventuali limitazioni dell’orario di lavoro rispetto al tempo pieno dovevano essere concordate in forma scritta. In mancanza di questa forma scritta l’accordo sulla riduzione dell’orario di lavoro non poteva produrre gli effetti propri del lavoro a tempo parziale. Conseguentemente i lavoratori hanno diritto a vedersi retribuire come se avessero lavorato a tempo pieno. Non hanno lavorato ma maturano ugualmente il diritto alla retribuzione. Questo principio è stato affermato dal tribunale di Milano “i lavoratori hanno diritto al pagamento della retribuzione non percepita in ragione dell’arbitraria riduzione dell’orario di lavoro, da calcolarsi” sempre nel rispetto delle previsioni del contratto collettivo.
Questo obbligo, però, non sussiste anche a carico delle imprese appaltanti “in quanto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 29, co. 2, D. lgs. 276/2003 (“corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi... dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto”), la loro responsabilità è circoscritta ai soli crediti retributivi maturati dai lavoratori in esecuzione dell’attività lavorativa prestata a favore dei soggetti che compongono la filiera di appalto.”
L’impresa appaltante, per il tribunale, non ha alcun obbligo solidale di pagamento della retribuzione nel caso in cui la datrice di lavoro non abbia consentito che nell’appalto le sue maestranze lavorassero a tempo pieno così come previsto nella lettera di assunzione e come pattuito tra le parti.
La sentenza merita attenzione perché la stessa sezione del tribunale di Milano, negli anni passati, ha avuto una giurisprudenza incerta. Questa incertezza vi è nella giurisprudenza generale.
Questa interpretazione della norma limita fortemente l’obbligo solidale dell’impresa appaltante, con il conseguente affievolimento dei diritti dei lavoratori che espletano la loro attività lavorativa alle dipendenze di imprese che hanno in appalto le attività esternalizzate.
(Tribunale di Milano sezione lavoro Sentenza n. 827/2021 pubbl. il 25/03/2021, il giudice dott.ssa Colosimo).
Commento della sentenza con un video illustrativo che potete ascoltare.
Il contratto di appalto.
L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)
Sicurezza sul lavoro.
Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)
L'obbligo solidale
L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).
Somministrazione illecita di manodopera
Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).