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Le imprese appaltanti rispondono per obbligo solidale anche per il pagamento delle ferie e degli importi dovuti a titolo di riduzione dell’orario di lavoro (rol)

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31/03/2021

Si tratta di compensi dovuti a titolo retributivo

Si è discusso e si continua a discutere se per le ferie non godute e gli importi dovuti per la riduzione dell’orario di lavoro (rol) vi sia o meno l’obbligo solidale da parte delle imprese appaltanti nel caso in cui l’impresa appaltatrice datrice di lavoro non abbia provveduto ad erogare questi istituti ai lavorati utilizzati nell’appalto. La questione nasce dall’interpretazione che occorre dare alla previsione dell’art. 29 della legge 276/2003 che imporne questo obbligo definendolo come obbligo “retributivo”. Nel caso in cui i compensi di questi istituti si dovessero configurare come obbligo retributivo, l’appaltante ne deve garantire e provvedere al pagamento; nel caso in cui il loro mancato pagamento si dovesse definire come risarcimento del danno, che non è il medesimo concetto di retribuzione, questo obbligo non sussisterebbe.

Il tribunale di Milano giudice dott. Capelli in questa sentenza che commentiamo, ha visto come  protagonisti più lavoratori di una cooperativa datrice di lavoro appaltatrice di una commessa, ha accolto la tesi della sussistenza dell’obbligo solidale con questa tranciante motivazione:

“Per quanto concerne in particolare l'indennità sostitutiva delle ferie - che secondo alcune pronunce partecipa di una natura sia retributiva sia risarcitoria (Cass. 25 settembre 2004 n. 19303) -, la sussistenza di un eventuale profilo risarcitorio non vale ad escludere la responsabilità solidale del committente, atteso che detta indennità costituisce comunque erogazione di indubbia natura retributiva, perché non solo è connessa al sinallagma caratterizzante il rapporto di lavoro, quale rapporto a prestazioni corrispettive, ma più specificamente rappresenta il corrispettivo dell'attività lavorativa resa in periodo che, pur essendo di per sé retribuito, avrebbe invece dovuto essere non lavorato perché destinato al godimento delle ferie annuali (cfr. Cass. 10 maggio 2010 n. 11262; Cass. 25 settembre 2004 n. 19303 cit.).

L'indennità in esame deve essere quindi ricompresa nel novero dei "trattamenti retributivi" di cui all'art. 29, comma 2, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, dal momento che essa, in ragione del rapporto di corrispettività con le prestazioni lavorative effettuate, trova comunque causa nell'esecuzione dell'appalto” (sentenza pronunciata nella causa n. 16880 R.G. 2013 del 26 settembre 2014). Per i medesimi motivi, deve essere accolta la domanda di condanna in via solidale anche per le somme dovute a titolo di rol.

Quanto precede impone di ritenere comunque tutte le somme predette comprese nell’ambito di applicazione dell’art. 29 citato.”

Tribunale di Milano sez. Lavoro Sentenza n. 440/2021 pubblicata. il 26/02/2021

Il contratto di appalto.

L'appalto è il contratto con il quale un soggetto assume l'obbligo di eseguire un servizio o prestare un’ opera in contropartita di un corrispettivo. L'appalto è genuino quando l'appaltatore è un vero imprenditore perché assume il rischio della realizzazione dell'opera o del servizio promesso, impiega nell'appalto una propria organizzazione di mezzi, ed è in possesso della necessaria specializzazione e della professionalità per rendere il servizio o l'opera promessi. (Decreto legislativo numero 276/2003 articolo 29 e codice civile articolo 1655)

Sicurezza sul lavoro.

Nell'esecuzione del contratto di appalto bisogna adottare tutte quelle misure che secondo la specialità del lavoro e la tecnica appaiono idonee a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori. Il committente deve accertare l'idoneità professionale dell'appaltatore ad eseguire i lavori, deve informare l'impresa appaltatrice sui rischi presenti sul luogo di lavoro, deve cooperare con l'impresa appaltatrice nel redigere il documento di valutazione dei rischi.Il committente deve cooperare durante l'esecuzione del contratto ad attuare le misure di prevenzione e protezione coordinandosi con l'impresa appaltatrice. La clausola contenuta nel contratto di appalto di esonero del committente da ogni responsabilità in materia di tutela della salute è priva di efficacia perché contraria alle norme di ordine pubblico. Il committente ha un obbligo forte e incondizionato in materia di sicurezza sul lavoro anche se cede a terzi una parte o tutta l'attività. (Articolo 26 del decreto legislativo numero 81/2008 e decreto legislativo numero 106/2009)

L'obbligo solidale

L'appaltante e l'appaltatore sono obbligati in solido a corrispondere ai lavoratori impiegati nell'appalto il trattamento retributivo e contributivo previsto per legge. Condizione essenziale per l'esistenza di questo obbligo di solidarietà e che il committente eserciti un'attività di impresa o professionale. Chi non esercita queste attività, non è obbligato in via solidale. Il lavoratore che intende agire nei confronti dell'appaltante per la soddisfazione dei suoi crediti deve proporre azione giudiziaria entro 2 anni dalla cessazione dell'appalto. Se non osserva questo termine decadde da ogni diritto. (Articolo 29 decreto legislativo 276/2003).

Somministrazione illecita di manodopera

Se il contratto di appalto non è genuino ed il lavoratore di fatto è gestito e diretto dall'appaltante, si ha una somministrazione illecita di mano d'opera se l'appaltante non risulta essere impresa autorizzata all'esercizio dell'attività di somministrazione di lavoro. In questo caso il lavoratore avrà il diritto di essere considerato direttamente alle dipendenze dell'impresa appaltante che si presenta come il vero ed  effettivo datore di lavoro. (Decreto legislativo numero 276/2003).